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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato (asseritamente) formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 444/2025, pubblicata il 19.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.03.2025, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il MIM alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’importo nominale di € 1.500 oltre interessi o rivalutazione della maturazione all’effettivo soddisfo; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 444/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 444/2025, notificata al Ministero il 26 marzo 2025 e asseritamente passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché nel fascicolo telematico non risultavano depositati o visibili gli allegati indicati come: sentenza della quale si chiede l'ottemperanza, certificato di mancata proposizione dell'impugnazione e attestazione di notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso né sull'ammissibilità definitiva del ricorso, né sull'effettiva formazione del giudicato, né sull'inadempimento ministeriale, né sulla nomina del commissario ad acta. Ha rilevato d'ufficio la questione preliminare di rito concernente la mancata produzione o visibilità nel sistema SIGA della sentenza da eseguire, del certificato di non proposta impugnazione e dell'attestazione di notificazione. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla ricorrente il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione preliminare e per produrre gli allegati mancanti. Ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata sospesa. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione preliminare, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto, la norma è stata applicata per consentire alla ricorrente di prendere posizione sui dubbi di ammissibilità e di produrre la documentazione mancante.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del beneficio economico accreditato sulla Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che chiede l'esecuzione di una sentenza deve mettere a disposizione del giudice la pronuncia da eseguire e la documentazione necessaria a dimostrarne, ove rilevante, la notificazione e il passaggio in giudicato; la mancata produzione o visibilità di tali atti può porre una questione preliminare di ammissibilità.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per memorie prima di assumere la decisione definitiva.
  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza presuppone l'accertamento dell'obbligo di esecuzione e dell'inadempimento dell'amministrazione; in assenza della verifica preliminare dell'ammissibilità del ricorso, la nomina non può essere disposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

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