Sentenza n. 849/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - della determina n. 24 del 7.3.2025 dell’ATS 3 Amantea, comunicata in data 11.3.2025; del presupposto, sconosciuto, “parere negativo al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento”, espresso dalla Commissione nominata con determinazione dell’Ufficio di Piano n. 125 del 26.11.2024; del presupposto, sconosciuto, “verbale, assunto al prot. con il n. 3948 del 13.2.2025 rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, inclusa ove possa occorrere, la nota prot. n. 9677/2025 del 10.4.2025 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della determina n. 24 del 7.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3-Amantea recante la decadenza dall’autorizzazione al funzionamento e il diniego del nuovo rilascio per una casa di riposo per anziani, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura socioassistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina con cui l’ATS aveva dichiarato la decadenza dall’autorizzazione al funzionamento della casa di riposo e negato il rilascio del medesimo titolo, sulla base del parere negativo di una commissione che aveva rilevato l’assenza del collaudo statico, della verifica di vulnerabilità sismica secondo le NTC 2018, della Segnalazione certificata di agibilità e una generica incompletezza documentale. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità per incompetenza assoluta, sostenendo che il procedimento spettasse esclusivamente allo Sportello unico per le attività produttive. Ha inoltre contestato l’applicazione delle NTC 2018 a un immobile realizzato nel 1968, sostenendo che dovessero applicarsi le norme vigenti all’epoca della costruzione; ha dedotto la sussistenza dei requisiti strutturali sulla base dell’autorizzazione regionale del 2018, del certificato di agibilità, della S.C.A., del certificato di idoneità statica e dei certificati di prova; ha contestato l’assenza della S.C.A., l’incompletezza documentale e il difetto di motivazione, istruttoria e sopralluogo, nonché travisamento, sviamento, irragionevolezza, illogicità e violazione dell’affidamento, della buona fede, della correttezza e della proporzionalità. Il Comune ha sostenuto la competenza dell’ATS, la necessità di riferirsi alle norme tecniche vigenti al momento dell’istanza e l’assenza dei requisiti strutturali. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, rilevando che, ai sensi del Regolamento regionale n. 22/2019, le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture socioassistenziali spettano ai Comuni, singoli o associati. Ha respinto la censura di incompetenza assoluta: lo SUAP costituisce il punto unico di accesso e il canale informativo e può emettere il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti, senza alterare il riparto delle competenze. Ha invece accolto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo e, per effetto, ha annullato la determina impugnata, assorbendo le ulteriori censure. Quanto al collaudo statico, ha ritenuto che l’edificio, autorizzato nel 1968 e non interessato da interventi di miglioramento o adeguamento sismico, non fosse soggetto all’obbligo di collaudo statico introdotto dalla legge n. 1086/1971; inoltre, il certificato di idoneità statica rilasciato nell’ambito della sanatoria era idoneo ad attestare la sicurezza strutturale. Quanto all’agibilità, ha ritenuto idonea la documentazione comunale relativa all’agibilità per attività alberghiera e di ristorazione, considerando che la S.C.A. ha sostituito il certificato di agibilità e che l’attività di casa di riposo può essere qualificata anche come attività alberghiera. Quanto alla vulnerabilità sismica, il TAR ha rilevato che la motivazione della determina era errata nella misura in cui riferiva l’obbligo direttamente alle NTC 2018, ma ha accertato, sulla base della verificazione, che l’immobile, situato in zona sismica 1, appartenente alla classe d’uso III, destinato ad accogliere 50 ospiti e con superficie superiore a 500 mq, rientra tra gli edifici rilevanti in caso di collasso. L’obbligo di effettuare la verifica deriva quindi dall’art. 2, comma 5, dell’ordinanza n. 3274/2003, secondo i criteri regionali, pur dovendo essere svolta secondo le NTC 2018. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento degli atti e salvezza del riesercizio del potere amministrativo, fermo l’obbligo della società di effettuare la verifica di vulnerabilità sismica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, Regolamento regionale Calabria n. 22/2019
“le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale […] spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata”
Attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza delle strutture socioassistenziali; sulla base di tale disposizione la Regione è stata dichiarata priva di legittimazione passiva.
art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990
Richiamato per descrivere il ruolo dello SUAP quale punto unico di accesso e soggetto incaricato di fornire una risposta unitaria, senza modificare il riparto sostanziale delle competenze.
art. 1.1, comma 2, lett. b), Allegato A al Regolamento regionale Calabria n. 22/2019
“Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. […] b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni)”
Impone alle strutture socioassistenziali il possesso e il mantenimento dei requisiti strutturali e della relativa normativa tecnica, ma la verifica deve essere effettuata applicando correttamente le norme pertinenti alla concreta vicenda edilizia e strutturale.
art. 2, comma 2, D.M. 17 gennaio 2018
“Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo […] prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche […] si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche […] fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”
Rileva per delimitare l’applicazione temporale delle NTC 2018 e impedisce di esigere automaticamente il collaudo statico secondo la disciplina sopravvenuta nei confronti di un edificio risalente, non modificato con interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
paragrafi 8.3 e 8.4 D.M. 17 gennaio 2018
Il paragrafo 8.4 impone il collaudo statico per edifici esistenti sottoposti a interventi di miglioramento o adeguamento sismico; il paragrafo 8.3 disciplina la verifica quantitativa della sicurezza e della vulnerabilità sismica.
art. 24 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’agibilità degli edifici; a seguito della modifica normativa, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità.
art. 3, comma 1, lett. i), d.lgs. 222/2016
Ha sostituito il certificato di agibilità con la Segnalazione certificata di agibilità, ritenuta dal TAR idonea a comprovare la conformità dell’edificio ai requisiti di sicurezza, igiene e salubrità.
art. 2, comma 3, ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274
“E' fatto obbligo di procedere a verifica […] sia degli edifici di interesse strategico […] sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”
Prevede l’obbligo di verifica sismica per gli edifici che possono assumere rilevanza in caso di collasso, secondo la programmazione e i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
art. 2, comma 5, ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274
“Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 […] non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma”
A contrario, per gli edifici anteriori al 1984 appartenenti alle categorie rilevanti in caso di collasso permane l’obbligo della verifica sismica; tale obbligo è stato ritenuto applicabile alla casa di riposo.
art. 35 l. 47/1985
Rileva perché la sanatoria dell’immobile era accompagnata da un certificato di idoneità statica, considerato dal TAR attestazione della sicurezza strutturale e della capacità delle opere portanti.
art. 19 l. 1086/1971
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di collaudo statico; il TAR ha ritenuto non applicabile tale obbligo a una costruzione realizzata anteriormente all’entrata in vigore della legge e non sottoposta a interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
Massime di principio
- Lo Sportello unico per le attività produttive costituisce il punto unico di accesso e il canale informativo per il richiedente e può adottare il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti, ma tale funzione non modifica il riparto sostanziale delle competenze amministrative.
- Per un edificio realizzato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina generale sul collaudo statico e non sottoposto a interventi di miglioramento o adeguamento sismico, non può essere automaticamente imposto il possesso di un certificato di collaudo statico secondo le norme tecniche sopravvenute, quando la sicurezza strutturale risulti attestata da un certificato di idoneità statica rilasciato nell’ambito della sanatoria edilizia.
- La Segnalazione certificata di agibilità, introdotta in sostituzione del certificato di agibilità, può comprovare la conformità dell’edificio ai requisiti di sicurezza, igiene e salubrità; la documentazione di agibilità riferita a una destinazione alberghiera può essere rilevante anche per una casa di riposo quando l’attività socioassistenziale presenti anche natura alberghiera.
- L’obbligo di verifica della vulnerabilità sismica grava sugli edifici anteriori al 1984 che, per caratteristiche, dimensioni, classe d’uso e destinazione, rientrano tra le costruzioni rilevanti in caso di collasso, anche se il provvedimento amministrativo abbia richiamato in modo non corretto la fonte normativa dell’obbligo.
- L’annullamento di un diniego o di una decadenza per erronea applicazione dei requisiti strutturali non esclude che l’amministrazione possa riesercitare il potere e che il privato debba adempiere agli obblighi strutturali autonomamente previsti dalla normativa applicabile.
- La legittimazione passiva nelle controversie relative all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza delle strutture socioassistenziali spetta all’ente cui la normativa regionale attribuisce tali funzioni, mentre l’ente regionale privo di competenza diretta sul procedimento non è legittimato a contraddire.
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