Sentenza del 12/04/2017 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Iva - Distruzione beni - Software - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che, per la distruzione di un software, non sia obbligatorio seguire la procedura prevista dal d.P.R. n. 241/1997. La presunzione di cessione può essere superata mediante altri fatti, documenti o elementi probatori idonei a dimostrare concretamente l'eliminazione o l'inutilizzabilità del programma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prova della distruzione di un software ai fini IVA. Le procedure previste dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 241/1997, normalmente utilizzate per dimostrare la distruzione di beni e superare la presunzione di cessione prevista dall'art. 1 dello stesso decreto, risultano inadeguate per un bene immateriale quale un programma software. Non è infatti agevole applicare a un insieme di istruzioni informatiche installate su un computer le modalità formali previste per la distruzione di beni materiali.
Norme richiamate
Art. 1 del d.P.R. n. 241/1997
La norma stabilisce una presunzione di cessione dei beni risultanti dalla contabilità o dall'inventario ma non rinvenuti; tale presunzione può essere superata fornendo una prova contraria, tra cui la dimostrazione della distruzione.
Art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 241/1997
procedure atte a dimostrare l'avvenuta distruzione dei beni
La procedura formale prevista per provare la distruzione dei beni non è automaticamente applicabile ai beni immateriali, come il software, quando le relative modalità risultano incompatibili con la natura del bene.
Massime di principio
- Le formalità probatorie previste per la distruzione di beni materiali non devono essere applicate in modo automatico a beni immateriali o digitali, se risultano oggettivamente inadeguate.
- Per superare una presunzione fiscale è comunque necessario fornire elementi concreti, coerenti e verificabili che dimostrino la distruzione, cancellazione o definitiva inutilizzabilità del bene.
- Nel caso di software, possono assumere rilievo documentazione tecnica, verbali interni, tracciati informatici, attestazioni del responsabile IT, procedure di cancellazione e altri elementi idonei a provare che il programma non era più disponibile o utilizzabile.
- L'inapplicabilità della procedura formale non equivale all'assenza di obblighi probatori: il contribuente deve dimostrare con mezzi alternativi il fatto che impedisce di considerare il bene ceduto.
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