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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31423/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per più reati, tra cui, per quanto qui rileva, furto aggravato in luogo di privata dimora. La misura era stata inizialmente emessa in sede di convalida del fermo, poi rinnovata dal GIP competente territorialmente; l’ordinanza era stata eseguita e in un primo momento annullata per mancata traduzione in lingua nota all’interessato, quindi nuovamente emessa con traduzione in inglese. Non essendo stato reperito per la notifica, il giorno successivo era stato emesso decreto di latitanza. Con il ricorso per cassazione l’indagato ha dedotto: 1) vizio di motivazione e nullità per mancata traduzione dell’ordinanza in lingua russa, lingua da lui conosciuta, nonché nullità del decreto di latitanza per ricerche insufficienti e assenza di prova di una volontaria sottrazione; 2) vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il furto in abitazione/aggravato, contestando il riferimento alla disponibilità delle autovetture e, in particolare, alla coincidenza tra la Lancia Y in suo possesso e quella usata nel fatto; 3) violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di reiterazione non fosse concreto e attuale e che il pericolo di fuga non potesse fondarsi sul solo status di straniero e sullo stato di latitanza, quest’ultimo asseritamente illegittimamente dichiarato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato ai limiti dell’inammissibilità. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, sia quanto alla questione della traduzione del provvedimento cautelare, sia quanto alla censura sul decreto di latitanza e sulle ricerche che lo avevano preceduto. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per genericità, perché il ricorso non si confrontava con gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale del riesame a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare l’individuazione fotografica da parte di un vicino della persona offesa e il rinvenimento di oggetti da scasso nell’auto nella disponibilità dell’indagato. Il terzo motivo è stato reputato infondato: la Corte ha valorizzato, ai fini delle esigenze cautelari, la preordinazione del fatto desunta dal noleggio dell’auto tramite un prestanome e la notevole violenza delle parallelamente contestate condotte di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a elementi specifici sul pericolo di fuga quali senza fissa dimora, profitto rilevante, cittadinanza straniera e latitanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    viene richiamato per la formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, ma senza specifiche elaborazioni interpretative nel merito.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    viene invocato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione, ma la Corte reputa le censure generiche o infondate.

  • art. 296 c.p.p.

    norma richiamata con riferimento al decreto di latitanza; la Corte rileva che il ricorso non spiega in concreto perché le ricerche che lo precedono sarebbero state insufficienti o non conformi alla norma.

  • art. 27 c.p.p.

    viene menzionato per la rinnovazione della misura cautelare da parte del GIP territorialmente competente dopo la declaratoria di incompetenza del primo giudice.

  • art. 295 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento della Corte per valutare la conformità dello schema delle ricerche che precedono la latitanza.

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari; la Corte ritiene sorrette da elementi concreti e specifici le esigenze di reiterazione e di fuga.

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 624-bis c.p.

    reato per il quale sono stati valorizzati gli indizi di colpevolezza nella vicenda cautelare, nella prospettazione del ricorso e nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla traduzione di un provvedimento cautelare è inammissibile quando non si confronti in modo univoco e specifico con la motivazione del provvedimento impugnato e con la concreta situazione processuale dell’interessato.
  • La doglianza relativa alla nullità del decreto di latitanza deve essere sorretta da un confronto puntuale con il contenuto del decreto e con gli atti che descrivono le ricerche compiute; non è sufficiente dedurre in modo apodittico l’insufficienza delle ricerche dal solo dato temporale della loro durata.
  • Le censure sui gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili se il ricorso ignora gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice del merito e si limita a contestare un solo passaggio argomentativo secondario senza spiegare perché ciò travolgerebbe l’intero impianto motivazionale.
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto da elementi concreti e specifici della condotta, quali la preordinazione dell’azione e la particolare violenza delle modalità esecutive, anche in presenza di contestazioni ulteriori non oggetto di impugnazione.
  • Il pericolo di fuga non può essere fondato sul solo status di straniero, ma può risultare da una pluralità di elementi concorrenti, quali la condizione di senza fissa dimora, il profitto conseguito, lo status di latitante e altre circostanze fattuali specifiche.
  • In cassazione non sono valutabili censure che, sotto l’apparente veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del merito o contestano direttamente il fatto storico senza adeguata critica alla motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati stradaliReati contro la PA
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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