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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della graduatoria definitiva di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 1510 del 31 dicembre 2025, pubblicata in pari data sull’albo pretorio civico, e relativa alla procedura di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area di funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Aprilia, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale; 2) della citata determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025; 3) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 9 dicembre 2025, unitamente alle schede di valutazione individuali; 4) delle determinazioni dirigenziali n. 1108 del 28 ottobre 2025 e n. 1306 del 1° dicembre 2025, in tema di nomina della commissione giudicatrice; 5) del regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 29 dell’11 aprile 2024, relativo alle procedure speciali di progressione di carriera, nella parte in cui contrasta con il regolamento sulle procedure di concorso approvato con deliberazione giuntale n. 20 del 30 gennaio 2018; 6) dell’avviso di selezione prot. n. 125341 del 10 dicembre 2024; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi quelli concernenti la convocazione e l’inquadramento dei vincitori della procedura ed i relativi contratti di lavoro; B) l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con susseguente inserimento tra i vincitori della procedura.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura di selezione per la progressione tra aree, finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la graduatoria definitiva della procedura di selezione interna per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, la determinazione di approvazione della graduatoria, il verbale della commissione esaminatrice e le schede individuali di valutazione, gli atti di nomina della commissione, il regolamento comunale sulle procedure speciali di progressione di carriera nella parte ritenuta contrastante con il regolamento generale sulle procedure concorsuali, nonché l’avviso di selezione e gli atti conseguenti, inclusi la convocazione, l’inquadramento dei vincitori e i contratti di lavoro. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con conseguente inserimento tra i vincitori. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, senza definire il merito delle censure né pronunciarsi definitivamente sulla domanda cautelare di sospensione, ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la rapida fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 15 luglio 2026. Ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente mediante la fissazione dell’udienza pubblica

    Il giudice può ritenere adeguata tutela cautelare la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza adottare una distinta misura sospensiva.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari della parte ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, riservando al merito ogni decisione sulle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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