Sentenza n. 1173/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della nota a firma della Dirigente del 24 novembre 2022, Prot.N.0006790/2022 spedita con PEC del 25 novembre 2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusa, se ed in quanto occorrer possa, la nota del 23 dicembre 2022, Prot.N.0007455/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di avvio della verifica degli adempimenti previsti dalla l.r. 11/2001, diffida a realizzare l'opera e riserva di sospensione dei lavori, nonché successiva nota di avvio del procedimento di accertamento di conformità edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava la nota comunale del 24 novembre 2022, emessa dopo l'annullamento giudiziale del precedente diniego comunale relativo alla SCIA per l'installazione di impianti di telecomunicazione con potenza in singola antenna non superiore a 20 W. Il Comune aveva avviato la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla l.r. 11/2001, contestando il mancato deposito del Piano di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni per copertura radiomobile, diffidando la società dal realizzare l'opera e riservandosi di sospendere i lavori. Era stata inoltre impugnata la successiva nota del 23 dicembre 2022, relativa all'avvio del procedimento di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio il Comune e la società hanno concordato sulla sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, in ragione dell'adozione di successivi provvedimenti comunali di annullamento d'ufficio delle SCIA e di demolizione dell'infrastruttura, a loro volta annullati dal TAR con sentenze del 2025, che avevano altresì dichiarato improcedibili le impugnazioni degli atti anteriori, compresi quelli oggetto del presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui tale declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza e a far venir meno l'utilità concreta della pronuncia per il ricorrente. Nel caso concreto, i successivi provvedimenti comunali di annullamento d'ufficio delle SCIA e di demolizione dell'infrastruttura erano stati annullati dal TAR con sentenze del 2025; tali pronunce avevano inoltre dichiarato improcedibili le impugnazioni degli atti pregressi e presupposti, tra cui quelli qui impugnati, ritenendoli privi di efficacia giuridica nei confronti della società. Considerata anche l'inequivoca volontà della ricorrente di non ottenere più una pronuncia di merito, il giudice ha ritenuto non sussistente un interesse attuale alla decisione annullatoria. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una causa che rende inutilmente esperibile la pronuncia sulla domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 4, commi 11 e 12, l.r. 11/2001 Lombardia
Disciplina gli adempimenti e le attività comunali relativi al Piano di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni per copertura radiomobile.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa del procedimento comunale di accertamento di conformità edilizia avviato con la nota successiva.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene una situazione di fatto o di diritto nuova che rende inutilmente esperibile la pronuncia richiesta e fa venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione per il ricorrente.
- La perdita di efficacia giuridica dell'atto impugnato, determinata da successivi provvedimenti o da pronunce giudiziali intervenute nel corso del processo, può comportare l'improcedibilità della domanda annullatoria quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità può essere pronunciata quando entrambe le parti rappresentano concordemente la sopravvenuta inutilità della decisione e il ricorrente manifesta in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito.
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