Sentenza n. 8477/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento per l’avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n. P-BZ/L/Q/2023/104764.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per l'avvio delle formalità di rilascio del visto d'ingresso, a seguito del rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, lamentando la mancata fissazione di un appuntamento necessario all'avvio delle formalità per il rilascio del visto d'ingresso in Italia, dopo il rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano del nulla osta al lavoro subordinato. Il giudizio è stato definito senza esaminare la questione sostanziale relativa al silenzio dell'Amministrazione, poiché il ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza n. 20559 del 19 novembre 2024, che gli imponeva di depositare entro il termine assegnato una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per l'assenza di una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia, rilevando il mancato adempimento all'ordinanza istruttoria o interlocutoria con cui era stato richiesto il deposito della procura regolare. Il Collegio ha ritenuto tale profilo assorbente, dichiarando di prescindere da ogni altra questione, compresa quella relativa al silenzio serbato dall'Amministrazione. Le spese processuali sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
ordinanza n. 20559 del 19 novembre 2024
Ha imposto il deposito di una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano; il mancato adempimento ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo di depositare una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano comporta l'inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni sostanziali.
- In un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la regolare instaurazione del rapporto processuale, inclusa la validità della procura alle liti, costituisce presupposto preliminare per l'esame della pretesa sostanziale dedotta.
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