Ordinanza n. 2784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado, i cui effetti sono stati sospesi in sede cautelare; dagli atti emerge il collegamento con la revoca del nulla osta alla stipulazione del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro un provvedimento dell'amministrazione dell'Interno. Il Consiglio di Stato ha valutato comparativamente gli interessi contrapposti, attribuendo rilievo preminente all'esigenza di salvaguardare la posizione lavorativa del ricorrente, documentata in atti. Ha inoltre considerato il breve intervallo temporale prima della trattazione di merito, già fissata dal TAR per il 22 settembre 2026, nonché la pendenza di un autonomo e condizionante giudizio dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, avente a oggetto il presupposto provvedimento di revoca del nulla osta alla stipulazione del contratto di lavoro.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto. In riforma dell'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. La decisione è fondata sulla prevalenza, nel bilanciamento cautelare, dell'esigenza di preservare la posizione lavorativa del ricorrente, anche in ragione dell'imminente esame del merito e della pendenza del giudizio relativo al provvedimento presupposto di revoca del nulla osta. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; la disposizione è richiamata quale base processuale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il giudice può riformare il diniego di tutela cautelare e sospendere gli effetti dell'atto impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, emerga l'esigenza prevalente di salvaguardare una posizione lavorativa concretamente documentata.
- La prossimità della trattazione del merito non esclude la tutela cautelare quando sia necessario preservare la situazione giuridica del ricorrente fino alla decisione definitiva e il pregiudizio risulti attuale.
- La pendenza di un autonomo giudizio avente a oggetto un provvedimento presupposto e condizionante costituisce elemento rilevante nella valutazione comparativa cautelare, potendo giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento consequenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →