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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8373/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12/11/2020 che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 17/10/2020 disposto sul patrimonio aziendale della "Fallanca Colori s.r.l.". La ricorrente, terza interessata, censurava: insufficiente motivazione sul nesso di pertinenzialità tra gestione aziendale e attività del sodalizio mafioso; omessa valutazione della propria buona fede e della qualificazione effettiva della società come impresa di famiglia; violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella misura cautelare (sequestro dell'intera impresa) e contraddittorietà nell'uso degli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti a carico dell'amministratore Antonino Fallanca sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché la qualifica della "Fallanca Colori s.r.l." quale impresa mafiosa secondo i criteri giurisprudenziali (controllo da parte della consorteria, condivisione di progetti e dinamiche, e utilizzo dell'impresa come strumento operativo). Ha inoltre confermato l'esistenza del pericolo di protrazione delle conseguenze del reato (art. 321 c.p.p.), ritenendo irrilevante la buona fede della terza quando sussiste tale pericolo. Perciò il sequestro dell'intero patrimonio aziendale è stato ritenuto legittimo e proporzionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento indicato in dispositivo (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo può essere disposto sia per pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato (comma 1) sia in vista di una futura confisca (comma 2). Se sussiste il pericolo di protrazione (comma 1), la buona fede del terzo perde rilevanza rispetto alla necessità di impedire l'uso continuato della cosa per fini delittuosi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Consente la confisca obbligatoria del patrimonio aziendale quando l'impresa è qualificabile come 'mafiosa'. La Corte richiama i criteri per riconoscere la 'impresa mafiosa' (totalità di sovrapposizione compagine-sodalizio, contaminazione irreversibile da proventi illeciti, o assoggettamento al controllo della consorteria).

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti restrittivi o ablativi adottati dal giudice per le indagini preliminari, cui si è rivolto il Tribunale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge in materia di sequestro preventivo e qualificazione dell'impresa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una ammenda per ricorso infondato o colposo; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma indicata.

  • art. 71 d.lgs. 159/2011

    Riferimento normativo collegato ai reati contestati (normativa antimafia), citato nel quadro fattuale rispetto agli indagati.

  • art. 240 cod. pen.

    Articolo richiamato nella censura della ricorrente in relazione alla pertinenzialità; comunque valutato alla luce del complesso indiziario e dei principi sulla confisca e sul sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di un'impresa in vista di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, è necessario dimostrare una correlazione specifica e concreta tra la gestione aziendale e le attività del sodalizio (non è sufficiente la sola partecipazione dell'amministratore al sodalizio).
  • Lo stato di buona fede di un terzo che formalmente detiene la proprietà o la disponibilità del bene può valere a impedire il sequestro solo se il provvedimento è disposto unicamente ai fini della confisca (art. 321, comma 2); invece, se sussiste un pericolo concreto di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato (art. 321, comma 1), la buona fede perde rilievo.
  • Il sequestro dell'intero patrimonio aziendale è proporzionato quando ricorre la qualifica di 'impresa mafiosa', verificabile attraverso: totale sovrapposizione compagine aziendale–sodalizio; contaminazione irreversibile dei capitali da proventi illeciti; o assoggettamento dell'impresa al controllo dell'organizzazione criminale.
  • Il giudice del riesame deve esaminare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; le obiezioni della terza interessata (es. impresa familiare, gestione legittima, buona fede) devono essere valutate ma non prevalgono se il compendio indiziario dimostra un collegamento funzionale tra impresa e sodalizio.
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo di impresa, il terzo dovrebbe fornire prove concrete di autonomia gestionale e finanziaria rispetto al sodalizio (separazione dei flussi finanziari, documentazione di risorse lecite, assenza di controllo o imposizione da parte della consorteria) e proporre misure meno afflittive alternative al sequestro totale.

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