Cassazione Penale, Sentenza n. 16715/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2023 con cui la Corte d'appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di revoca dell'ordine di demolizione del 6/6/2023 relativo a 27 unità abitative ritenute abusive. Il ricorrente deduce che esisterebbe un giudicato amministrativo a favore dei ricorrenti (annullamento dell'ordinanza demolitoria comunale da parte del TAR) che renderebbe incompatibile l'ordine di demolizione penale; contesta inoltre che la decisione amministrativa sia stata merito-centrica e sostiene la prevalenza degli accertamenti tecnici svolti in sede amministrativa, nonché l'inapplicabilità dell'obbligo di permesso di costruire o la possibilità di sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non risultasse provata la formazione del giudicato amministrativo sui profili di merito rilevanti e che la sentenza del TAR, così come esaminata, abbia annullato il provvedimento comunale per vizi di istruttoria e motivazione (profili formali) e non abbia deciso sul merito dell'abusività delle opere in modo da precludere l'esecuzione penale. Il giudice dell'esecuzione può sindacare le decisioni amministrative per verificarne la portata e l'eventuale incompatibilità con l'esecuzione della demolizione; non sussisteva alcun atto amministrativo valido e incompatibile che impedisse la demolizione. È stato inoltre osservato che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico per cui la sanatoria urbanistica ex art. 36 DPR 380/01 non sarebbe configurabile e che l'autorizzazione paesaggistica postuma è, in linea generale, esclusa salvo i casi tassativi dell'art. 167 commi 4 e 5. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e a versare euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Le censure proposte in cassazione sono state incentrate sui motivi indicati da tale norma; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione rispetto alle deduzioni difensive e l'ammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 380/2001
Regola la sanatoria urbanistica: la Corte ha ricordato che la sanatoria ex art. 36 non è applicabile nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, rendendo inefficace l'argomento difensivo fondato su una possibile sanatoria.
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Individua i casi tassativi in cui è possibile una autorizzazione paesaggistica postuma per abusi minori; la Corte ha richiamato che fuori da questi casi l'autorizzazione paesaggistica postuma e la sanatoria non sono possibili e non ostano all'ordine di rimessione in pristino.
Giurisprudenza di legittimità
es. Cass. Sez. 3, n. 15257 del 16/3/2023; Cass. Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023; Cass. Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011
Richiamati principi consolidati: il giudice penale può sindacare la portata delle decisioni amministrative ai fini dell'esecuzione e l'eventuale preclusione della valutazione penale opera solo se la questione fu già decisa in modo irrevocabile dal giudice amministrativo; decisioni amministrative basate su vizi formali non bloccano automaticamente l'esecuzione della demolizione.
Massime di principio
- Un annullamento amministrativo per vizi formali di istruttoria o motivazione non costituisce automaticamente giudicato sul merito e non impedisce l'esecuzione penale delle demolizioni: serve una decisione amministrativa definitiva e specifica sul merito che risulti incompatibile con l'esecuzione.
- Il giudice penale, specie nell'ambito dell'esecuzione, ha il potere di valutare la portata delle decisioni amministrative per verificare se siano effettivamente incompatibili con l'ordine di demolizione; la mera esistenza di un provvedimento amministrativo annullato per vizi formali non è sufficiente.
- La sanatoria urbanistica (art. 36 DPR 380/01) e l'autorizzazione paesaggistica postuma non sono applicabili nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, salvo i casi tassativi previsti dalla normativa paesaggistica; quindi l'eventuale provvedimento amministrativo di sanatoria non sempre estingue il profilo penale o impedisce la demolizione.
- Chi impugna in Cassazione deve provare in modo autosufficiente la formazione del giudicato amministrativo pertinente e l'anteriorità rispetto al provvedimento penale; l'assenza di tali allegazioni può rendere il ricorso inammissibile.
- Accertamenti tecnici svolti in sede penale e in sede amministrativa devono essere confrontati nel loro contesto temporale e di accesso: accertamenti amministrativi successivi non prevalgono automaticamente su precedenti verifiche penali, specialmente se le indagini penali includono accertamenti tecnici e raccolta di documenti e testimonianze già passate in giudicato.
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