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Parere

Parere n. 464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/329636 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale k10/329636 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, cittadina della Repubblica Dominicana, aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza considerando una denuncia a carico della richiedente per lesioni personali e ingiuria, nonché precedenti penali riferiti al convivente e ad altri familiari. Con il ricorso straordinario la ricorrente ha dedotto, da un lato, l’assenza di precedenti e procedimenti penali a proprio carico e, dall’altro, il carattere risalente dei precedenti del convivente, l’esito asseritamente negativo del relativo certificato penale, l’archiviazione del procedimento riguardante la madre, l’assenza di pregiudizi a carico delle sorelle, alle quali sarebbe stata concessa la cittadinanza, e il carattere risalente e risalente alla minore età dell’unico precedente del fratello. Ha inoltre contestato la disparità di trattamento rispetto ai familiari.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, riconducibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Nell’ambito della valutazione dell’integrazione morale e civile dello straniero possono rilevare anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare, purché siano espressivi di una regia familiare, della fruizione familiare dei proventi illeciti, oppure di collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti. Nel caso concreto, i precedenti del convivente, relativi a ricettazione e a condotte concernenti sostanze stupefacenti destinate allo spaccio o alla cessione, e il loro carattere non isolato sono stati ritenuti idonei a indicare una destinazione almeno parziale dei proventi al sostentamento familiare. Tale elemento è stato considerato sufficiente a giustificare il diniego e a escludere la denunciata disparità di trattamento rispetto alle sorelle, non risultando che queste convivessero con soggetti pregiudicati.

Osservazioni

Primo motivo - Precedenti e procedimenti penali della ricorrente

La censura non è stata accolta. La valutazione ministeriale può fondarsi, nell’esercizio della discrezionalità propria della concessione della cittadinanza, anche su elementi riguardanti il contesto familiare e non soltanto su condanne o procedimenti riferibili direttamente alla richiedente.

Secondo motivo - Precedenti del convivente e disparità di trattamento rispetto ai familiari

La censura non è stata accolta. I precedenti del convivente, concernenti ricettazione e reati in materia di sostanze stupefacenti, per il loro carattere non isolato, sono stati ritenuti indicativi di una possibile destinazione almeno parziale dei proventi al sostentamento familiare. La situazione della ricorrente è stata considerata diversa da quella delle sorelle, non risultando che queste ultime convivessero con soggetti pregiudicati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dell’integrazione morale e civile del richiedente, senza configurare un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
  • Nella valutazione discrezionale relativa alla concessione della cittadinanza possono assumere rilievo i reati commessi da componenti del nucleo familiare quando siano indicativi di una regia familiare, della fruizione familiare dei proventi illeciti, di collaborazione o protezione reciproca, oppure della condivisione di schemi devianti.
  • La natura e il carattere non isolato dei reati del convivente, soprattutto quando riguardino ricettazione o traffico di sostanze stupefacenti, possono costituire elementi sufficienti a ritenere esistente un collegamento tra l’attività illecita e il sostentamento familiare, giustificando il diniego della cittadinanza.
  • La diversità delle situazioni familiari e di convivenza può giustificare un diverso esito delle istanze di cittadinanza presentate da componenti della stessa famiglia; non sussiste disparità di trattamento se la richiedente convive con un soggetto pregiudicato mentre tale circostanza non risulta riferibile agli altri familiari.

Diniego di cittadinanza per precedenti del convivente

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina della Repubblica Dominicana contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Fatti e motivi del ricorso

L’istanza era stata respinta in considerazione di una denuncia a carico della richiedente per lesioni personali e ingiuria, nonché dei precedenti penali del convivente e di altri familiari. I precedenti del convivente riguardavano, tra l’altro, ricettazione e reati in materia di sostanze stupefacenti; quelli degli altri familiari comprendevano reati di diversa natura.

La ricorrente ha sostenuto:

  • di non avere precedenti o procedimenti penali a proprio carico;
  • che i precedenti del convivente erano risalenti e che il suo certificato penale risultava negativo;
  • che il procedimento riguardante la madre era stato archiviato;
  • che alle sorelle era stata concessa la cittadinanza nonostante la comune ascendenza familiare;
  • che l’unico precedente del fratello risaliva alla minore età.

Natura del potere di concessione della cittadinanza

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Si tratta di un atto discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dell’integrazione morale e civile del richiedente.

Ne consegue che il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma di una posizione sottoposta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Rilevanza dei precedenti dei familiari

Secondo il parere, nella valutazione possono assumere rilievo anche i reati commessi dai componenti del nucleo familiare. Tale rilevanza non è automatica, ma richiede che i reati evidenzino una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi illeciti, atteggiamenti di collaborazione o protezione reciproca, oppure la condivisione di schemi devianti idonei a denotare la scarsa integrazione dell’intero nucleo.

La Sezione ha richiamato, in proposito, Consiglio di Stato, Sezione III, 2 maggio 2022, n. 3409.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la natura dei reati attribuiti al convivente e il loro carattere non isolato sono stati ritenuti elementi idonei a indicare una destinazione almeno parziale dei proventi illeciti al sostentamento familiare. La ricorrente aveva ammesso la sussistenza dei precedenti, contestandone principalmente la risalenza.

La Sezione ha quindi ritenuto che tali elementi giustificassero il diniego della cittadinanza, anche se i precedenti non riguardavano direttamente la richiedente.

Esclusione della disparità di trattamento

È stata respinta anche la censura relativa al diverso trattamento riservato alle sorelle. La comune ascendenza familiare non è stata ritenuta decisiva, poiché non risultava che le sorelle convivessero con soggetti a loro volta pregiudicati. La diversa situazione di convivenza costituiva pertanto una ragione sufficiente per differenziare le valutazioni amministrative.

Conclusione

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il parere conferma la legittimità del diniego fondato sulla valutazione complessiva del contesto familiare della richiedente e, in particolare, sulla natura non isolata dei precedenti del convivente e sul possibile collegamento tra i proventi delle condotte illecite e il sostentamento del nucleo familiare. Le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente devono essere oscurati ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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