Sentenza n. 3080/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3537/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione di euro 500,00 sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3537/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere alla docente, per l'anno scolastico 2024/2025, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto. Poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso; per tale ragione il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5 c.p.a.
La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione riconosciuto dal giudicato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale riferimento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della condanna alle spese e della relativa distrazione nel processo amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione se dovuto.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'adempimento dell'Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, in quanto la sua condotta ha reso necessaria l'iniziativa processuale del creditore.
- In caso di accoglimento della pretesa durante il giudizio, le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
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