Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14725/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: a) del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato, prot. n. -OMISSIS-, pratica n. 20220009283, emesso dall'Ambasciata d'Italia d’-OMISSIS- il 31.1.2023 e notificato in data 9.2.2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri della Questura, proposte o valutazioni e pareri del Consolato o dell'Ambasciata.

Giustizia amministrativa202307126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia del visto per lavoro subordinato, nonostante il previo nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e aveva presentato domanda di visto presso l’Ambasciata italiana. Il diniego era motivato dall’affermazione che egli non avrebbe avuto intenzione di lavorare in un cantiere e che, durante l’intervista consolare, avrebbe interrotto il colloquio in un inglese perfetto per "pontificare". Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del diniego. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza, la contraddittorietà e l’eccesso di potere, poiché il provvedimento non indicava quali risposte rese nell’intervista avessero fondato il giudizio negativo sulla volontà di svolgere il lavoro dichiarato. Il ricorrente ha inoltre lamentato una contraddittorietà tra il diniego di visto e il precedente nulla osta al lavoro. In via preliminare era stata prospettata l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata all’estero; il ricorrente ha successivamente depositato la procura apostillata.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla procura, ritenendo scusabile l’errore processuale e dando atto dell’avvenuto deposito della procura apostillata, pur richiamando il sopravvenuto orientamento dell’Adunanza plenaria sull’insanabilità della procura priva di legalizzazione. Nel merito, ha accolto il primo motivo: il diniego si fondava su una valutazione discrezionale relativa al rischio migratorio e, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente i motivi ostativi, consentendo all’interessato di interloquire. Il mancato preavviso comporta l’annullamento del provvedimento discrezionale e non consente all’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l. 241/1990. Il TAR ha accolto anche il secondo motivo quanto al difetto di motivazione: l’affermazione sulla mancata intenzione di svolgere il lavoro era apodittica e non collegata a specifiche risultanze dell’intervista o ad altri elementi concreti dell’istruttoria. È stata esclusa la possibilità di integrare in giudizio la motivazione mediante una relazione depositata successivamente, trattandosi di un provvedimento discrezionale. Il motivo è stato invece respinto nella parte relativa alla pretesa contraddittorietà con il nulla osta, poiché il nulla osta costituisce soltanto un presupposto del visto e non vincola l’autorità diplomatica, cui compete una distinta valutazione discrezionale. Il provvedimento di diniego è stato annullato e l’Amministrazione è stata ordinata a rinnovare la valutazione dell’istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il previo nulla osta al lavoro subordinato costituisce un presupposto per la richiesta del visto, ma non determina automaticamente il suo rilascio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio endoprocedimentale sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; la sua omissione comporta l’annullamento del provvedimento discrezionale adottato senza preventiva partecipazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione di un diniego fondato su una valutazione discrezionale deve indicare gli elementi concreti dell’istruttoria sui quali si fonda il giudizio negativo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il ricorrente ha richiamato la disposizione in relazione al dedotto difetto di istruttoria; il giudice ha ritenuto non adeguatamente motivata la valutazione amministrativa perché non collegata a specifiche risultanze dell’intervista.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La dimostrazione dell’inevitabile identità del contenuto del provvedimento non è consentita all’Amministrazione quando l’omissione del preavviso di rigetto incide su un provvedimento discrezionale.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente al giudice di riconoscere d’ufficio la scusabilità dell’errore processuale, utilizzata nel caso concreto in relazione alla produzione iniziale di una procura invalida.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    L’Adunanza plenaria, richiamata dal TAR, ha escluso che la disposizione esprima un principio generale applicabile al giudizio amministrativo in tema di sanatoria della procura priva di legalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un visto per lavoro subordinato si fonda su una valutazione discrezionale dell’autorità diplomatica relativa al rischio migratorio o all’effettiva volontà del richiedente di svolgere il lavoro dichiarato, deve essere previamente comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi determina l’annullamento di un provvedimento discrezionale e non può essere superata dalla prova giudiziale che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l. 241/1990.
  • Un diniego fondato sulla presunta mancanza di volontà del richiedente di svolgere l’attività lavorativa indicata deve esplicitare le concrete risposte o risultanze istruttorie che sorreggono tale valutazione; una motivazione meramente apodittica è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria.
  • La motivazione di un provvedimento discrezionale non può essere integrata per la prima volta in giudizio mediante una relazione postuma dell’Amministrazione.
  • Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione è un presupposto del visto, ma non vincola l’autorità diplomatica, cui compete una distinta valutazione discrezionale ai fini del rilascio del visto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.