Sentenza n. 2261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, con preavviso della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario impugnava l’ordinanza di demolizione relativa all’ampliamento di un manufatto preesistente e alla realizzazione di un nuovo manufatto in legno lamellare, con copertura a falde e platea in cemento armato. In primo grado aveva dedotto: l’illegittimità dell’ordine demolitorio perché il bene era sottoposto a sequestro penale; il difetto di istruttoria e l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sostenendo che si trattasse di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione; l’erronea individuazione catastale dell’area di sedime; l’illegittimità della sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza. In appello ha riproposto le medesime censure, sostenendo, quanto al sequestro, che l’ordine fosse nullo o illegittimo perché giuridicamente ineseguibile e che non fosse legittimo imporre al destinatario di richiedere il dissequestro. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, l’irrilevanza attribuita all’erronea indicazione dei mappali e il preannuncio della sanzione pecuniaria nella misura massima in assenza di istruttoria e motivazione sul rischio idrogeologico.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sequestro penale non incida sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione: esso determina soltanto la sospensione della sua efficacia esecutiva per tutta la durata del sequestro, in ragione dell’impossibilità giuridica di procedere alla demolizione. Il termine per ottemperare resta quindi sospeso fino al dissequestro; diversa è la successiva acquisizione gratuita, che sarebbe illegittima se non tenesse conto del vincolo penale e della sua cessazione. L’intervento è stato qualificato come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001, poiché ha comportato ampliamento della sagoma, diversa conformazione planivolumetrica, incremento di superfici e altezze e realizzazione di una platea in cemento armato. La mera demolizione del manufatto preesistente non consente di qualificare l’opera come ristrutturazione edilizia quando vi sia incremento volumetrico, salvo le ipotesi di rigenerazione urbana previste dagli strumenti urbanistici, non ricorrenti nel caso esaminato. L’erronea indicazione catastale non determina l’illegittimità dell’ordine quando l’opera abusiva sia comunque certa e identificabile; l’esatta individuazione dei sedimi rileva nella successiva fase di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Infine, la censura sulla sanzione pecuniaria è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse attuale, poiché l’ordinanza si limitava a preannunciare la sanzione senza irrogarla. Sono state compensate le spese mediante la statuizione “nulla spese”.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione non ricorre quando l’intervento comporta un incremento volumetrico, salvo le specifiche ipotesi previste dalla disciplina urbanistica, non applicabili nel caso concreto.
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
L’intervento che comporta ampliamento della sagoma, diversa conformazione planivolumetrica, aumento di superfici e altezze e realizzazione di una platea in cemento armato integra una nuova costruzione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’esatta individuazione dell’area di sedime assume rilievo nella successiva fase di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, non necessariamente ai fini della validità dell’ordine di demolizione, purché l’opera abusiva sia certa e identificabile.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza può essere contestata solo quando sia stata concretamente irrogata; il mero preannuncio nell’ordinanza di demolizione non determina una lesione attuale e non sorregge un interesse attuale all’impugnazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il sequestro penale dell’immobile non rende illegittima l’ordinanza amministrativa di demolizione: ne sospende l’efficacia esecutiva per tutta la durata del vincolo, poiché la demolizione è giuridicamente ineseguibile finché il bene resta sequestrato. Il termine per ottemperare decorre o riprende a decorrere solo dopo il dissequestro.
- Un intervento edilizio che comporti ampliamento della sagoma, variazione della conformazione planivolumetrica, incremento di superfici o altezze e realizzazione di nuove opere strutturali integra nuova costruzione, anche se riferito a un manufatto preesistente; la demolizione o sostituzione dell’opera originaria non è di per sé sufficiente a configurare una ristrutturazione edilizia.
- L’erronea indicazione catastale nell’ordine di demolizione non ne determina l’illegittimità quando l’opera abusiva sia comunque individuata con certezza e senza ambiguità; la precisa delimitazione dei sedimi è necessaria soprattutto nella successiva fase di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
- Una censura relativa a una sanzione pecuniaria è inammissibile per carenza di interesse attuale quando l’amministrazione non abbia ancora irrogato la sanzione, ma si sia limitata a preannunciarne l’applicazione.
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