Cassazione Civile, Ordinanza n. 04555/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2016, sostenendo che gli immobili di sua proprietà, ubicati in area colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, fossero inagibili e dunque esenti dall'imposta. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato il diniego, ritenendo mancante sia una domanda al Comune diretta a far dichiarare la distruzione o l'inagibilità dei fabbricati, sia un'ordinanza sindacale di sgombero o altra certificazione comunale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) nullità della sentenza per travisamento dei fatti ed errore di diritto, lamentando che la CTR non avesse considerato la comunicazione al Comune dei danni subiti e l'avvio dei lavori di ripristino; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, per avere la CTR escluso l'esenzione in mancanza di una formale certificazione comunale; (3) travisamento dei fatti per non avere considerato una sentenza del TAR che avrebbe riconosciuto il danno da terremoto; (4) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, oltre che sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo e inammissibile in parte il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui pretendeva, ai fini dell'esenzione IMU per fabbricati colpiti dal sisma, una previa ordinanza di sgombero o un certificato di inagibilità quale presupposto indefettibile. Ha affermato che, in base all'art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, le condizioni alternative per il beneficio sono la distruzione del fabbricato oppure l'ordinanza di sgombero per inagibilità; in entrambi i casi il contribuente deve comunque comunicare al Comune la distruzione o l'inagibilità, così da consentire le verifiche. Ha inoltre valorizzato il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore, richiamando la giurisprudenza secondo cui non può essere imposto al contribuente di provare fatti già documentalmente noti al Comune. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; il quarto è stato ritenuto in parte inammissibile per genericità e violazione dell'autosufficienza e in parte assorbito con riguardo alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012
"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono..."
Ai fini dell'esenzione IMU sono rilevanti condizioni alternative: distruzione del fabbricato oppure ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità; è inoltre necessaria la comunicazione al Comune della distruzione o inagibilità per consentire le verifiche, ma non è sempre indispensabile una previa ordinanza di sgombero.
art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
La norma viene richiamata come tributo di riferimento cui l'art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012 riconnette l'esenzione per i fabbricati colpiti dal sisma.
L. n. 122/2012
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 74/2012.
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
È richiamato per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.
art. 6, comma 4, L. n. 212 del 2000
È richiamato per il principio secondo cui al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di ricorso fondati su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di omessa pronuncia e del vizio procedurale dedotto nel quarto motivo.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il riferimento formale ai motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Per l'esenzione IMU prevista per i fabbricati ubicati nelle aree colpite dal sisma del 2012, la norma richiede alternativamente la distruzione del fabbricato oppure un'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità; non è necessario che ricorrano entrambe le condizioni.
- Il contribuente deve porre il Comune nelle condizioni di verificare la distruzione o l'inagibilità del fabbricato, ma non gli può essere opposta la mancata emissione di un atto amministrativo di certificazione quando lo stato dell'immobile sia già conosciuto o conoscibile dall'ente sulla base della documentazione acquisita.
- Nel rapporto tributario, il principio di collaborazione e buona fede impedisce di addossare al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti all'amministrazione.
- La mancanza di un contraddittorio endoprocedimentale invalida l'atto impositivo solo nei casi in cui tale garanzia sia prevista dalla legge o, per i tributi armonizzati, quando il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la contestazione non sia meramente pretestuosa.
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