Cassazione Civile, Ordinanza n. 07103/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo abbinato a una cartella relativa a IRPEF, IVA e addizionale regionale per l’anno 2006, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella e chiedendo di accertare la mancata notifica del ruolo e della cartella, con conseguente decadenza dell’ente dal potere di riscuotere e nullità degli atti di riscossione. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 140 c.p.c. e omesso esame di documenti decisivi, assumendo che la notificazione fosse nulla o inesistente perché non perfezionata secondo le formalità previste; (2) violazione dell’art. 140 c.p.c. per mancato invio della CAD e per la dedotta inidoneità del soggetto che avrebbe predisposto la comunicazione informativa; (3) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento di un giudicato esterno che, in una precedente controversia tra le stesse parti, avrebbe già affermato la nullità di una notificazione analoga.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Ha osservato che, in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi tipizzate né un pregiudizio concreto e attuale; le deduzioni su possibili effetti sfavorevoli erano giudicate ipotetiche e astratte. Per tale ragione la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di nullità della notificazione e di giudicato esterno, rigettando comunque il ricorso nel dispositivo e condannando il ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della notificazione; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione; non assume rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale evocata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma processuale evocata per omesso esame di documento decisivo; non esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la censura resta assorbita dalla carenza di interesse ad agire.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
La disposizione, applicabile ai giudizi pendenti, specifica e concretizza l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione solo se il debitore prova uno dei pregiudizi tipizzati o comunque un concreto e attuale pregiudizio.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per indicare il possibile deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire.
art. 380-bis c.p.c.
Norma del procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione è resa in tale ambito.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la tutela giurisdizionale immediata è ammissibile solo quando il debitore dimostri un interesse ad agire concreto e attuale, derivante da uno specifico pregiudizio collegato all’iscrizione a ruolo o alla cartella non validamente notificata.
- L’interesse ad agire è una condizione dinamica dell’azione e deve sussistere fino alla decisione; nei giudizi pendenti può essere inciso da norme sopravvenute che delimitano i casi di impugnabilità.
- La mera allegazione di un’asserita irregolarità della notificazione della cartella non basta: occorre provare il pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi legali o comunque una utilità pratica immediata derivante dall’annullamento dell’atto.
- In cassazione, la deduzione di invalidità della notificazione o di giudicato esterno non supera il vaglio preliminare se manca la dimostrazione dell’interesse ad agire richiesto dalla disciplina speciale sull’estratto di ruolo.
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