Ordinanza n. 164/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Potenza n. 922/2023, con riproposizione dell'actio iudicati già dichiarata improcedibile dal TAR
Esito
La controversia
La procedura fallimentare ha proposto ricorso per l'annullamento e per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Potenza n. 922/2023. Nel corso del giudizio è emerso che l'actio iudicati era già stata oggetto di un precedente ricorso definito dal TAR Basilicata con sentenza n. 534/2025, che ne aveva dichiarato l'improcedibilità. Avverso tale sentenza la parte ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, pendente con R.G. n. 1922/2026. Il TAR ha rilevato un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio di appello e il presente giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR Basilicata ha disposto la sospensione del processo sino alla definizione del giudizio di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, ritenendo applicabili gli artt. 79 c.p.a. e 295 e seguenti c.p.c. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché l'esito dell'appello contro la sentenza n. 534/2025, che aveva dichiarato improcedibile l'originario ricorso per ottemperanza, è pregiudiziale rispetto alla prosecuzione del giudizio qui riproposto. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul merito dell'ottemperanza.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la sospensione del giudizio amministrativo.
artt. 295 e seguenti c.p.c.
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla sospensione necessaria del processo in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
art. 73 c.p.a.
Il precedente avviso alle parti ha consentito al giudice di prospettare la questione della sospensione; le parti vi hanno congiuntamente aderito.
Massime di principio
- Quando la definizione di un giudizio pendente in appello è pregiudiziale e direttamente dipendente rispetto alla prosecuzione di un distinto giudizio amministrativo, il giudice può disporre la sospensione necessaria di quest'ultimo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e degli artt. 295 e seguenti c.p.c.
- È giustificata la sospensione del giudizio di ottemperanza riproposto quando l'esito dell'appello contro la precedente pronuncia che aveva dichiarato improcedibile la medesima actio iudicati può incidere sulla possibilità di procedere alla sua trattazione.
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