Sentenza n. 4912/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 9/10/2025 (prot. comunale n. -OMISSIS-); - e della nota di riscontro del Comune di Casaprota prot. n. -OMISSIS-del 07.11.2025; nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Casaprota di consentire l’accesso e rilasciare copia della documentazione richiesta e per la conseguente condanna a consentire l’accesso alla predetta documentazione entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto e nota comunale di diniego o riscontro negativo sull’istanza di accesso agli atti relativa all’affidamento e alla gestione di un centro estivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale genitore del minore caduto durante la frequenza di un centro estivo organizzato da una società presso un centro sportivo comunale, aveva chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio, alle condizioni di sicurezza della struttura, alle autorizzazioni sanitarie e agli atti di controllo e vigilanza. A fronte del diniego sostanziale dell’amministrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del silenzio-rifiuto e della nota comunale, l’accertamento dell’obbligo di consentire l’accesso, la condanna all’ostensione entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del deposito: il ricorso era stato notificato il 3 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha affermato che il rito in materia di accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., è soggetto alla dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a., con l’eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado, che resta di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto o dalla formazione del silenzio. Anche il termine per il deposito è quindi dimezzato e, ai sensi dell’art. 45 c.p.a., è perentorio: deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione. Poiché la notificazione si era perfezionata il 3 dicembre 2025 e il deposito era stato effettuato il 22 dicembre 2025, il termine di quindici giorni era decorso. Il giudice non ha esaminato la sussistenza del diritto di accesso né la fondatezza del diniego amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché l’irricevibilità è stata rilevata d’ufficio e non eccepita dal Comune.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a.
Il rito speciale in materia di accesso è soggetto, quanto ai termini processuali, alla disciplina dei riti camerali, salvo il termine per la notificazione del ricorso di primo grado.
art. 87, comma 3, c.p.a.
opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a.
Nel rito dell’accesso sono dimezzati tutti i termini processuali, compreso quello per il deposito del ricorso, ad eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado.
art. 45 c.p.a.
il termine previsto dall’art. 45 c.p.a. in via generale per il deposito in trenta giorni e che la disposizione medesima qualifica come perentorio
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni nel rito dell’accesso e conserva natura perentoria.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso è irricevibile per tardività del relativo deposito ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del deposito determina l’irricevibilità del ricorso.
art. 22 e seguenti l. 241/1990
ha chiesto al medesimo Comune di prendere visione ed estrarre copia, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale, ma la decisione non esamina nel merito la spettanza dell’accesso.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è soggetto alla dimidiazione dei termini dei riti camerali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; pertanto il deposito deve essere effettuato entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso.
- Nel rito dell’accesso, l’eccezione alla dimidiazione riguarda il termine per la notificazione del ricorso di primo grado, che resta fissato in trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio; tale eccezione non si estende al termine per il deposito.
- Il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso è perentorio; il suo superamento comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
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