Sentenza del 13/02/2017 n. 1303 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di liquidazione imposta su concordato fallimentare con cessione di beni - Applicazione al concordato fallimentare dell'imposta proporzionale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: l’atto giudiziario di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni, anche se idoneo a produrre effetti traslativi della proprietà, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Non è quindi legittima l’applicazione dell’imposta proporzionale basata esclusivamente sull’effetto traslativo dell’atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta misura dell’imposta di registro applicabile all’atto giudiziario di omologazione di un concordato fallimentare o preventivo con cessione dei beni. L’Amministrazione aveva ritenuto che, poiché il concordato produce effetti traslativi della proprietà dei beni ceduti, fosse dovuta l’imposta proporzionale. Il ricorrente sosteneva invece che l’atto dovesse essere tassato in misura fissa, secondo il criterio nominalistico e in ragione della sua natura di provvedimento giudiziario di omologazione.
Norme richiamate
Normativa sull’imposta di registro
L’atto giudiziario di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.
La tassazione deve essere determinata in base alla natura e alla qualificazione formale dell’atto previsto dalla legge, secondo il criterio nominalistico, e non esclusivamente in base agli effetti traslativi che l’atto può produrre.
Criterio nominalistico dell’imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro, l’atto deve essere tassato secondo la categoria giuridica nella quale è espressamente ricompreso dalla disciplina tributaria. Gli effetti sostanziali o traslativi non consentono, da soli, di applicare un’imposta proporzionale se la fattispecie è soggetta a imposta fissa.
Massime di principio
- Per stabilire la misura dell’imposta di registro occorre considerare innanzitutto la natura giuridica e la categoria normativa dell’atto, non soltanto gli effetti economici o traslativi da esso prodotti.
- Un provvedimento giudiziario di omologazione di una procedura concorsuale con cessione di beni può restare soggetto a imposta fissa anche quando determina o formalizza il trasferimento della proprietà.
- L’applicazione dell’imposta proporzionale non può fondarsi esclusivamente sulla presenza di un effetto traslativo: è necessario che la legge preveda espressamente o imponga di ricondurre l’atto a una fattispecie proporzionale.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l’avviso di liquidazione dimostrando che l’Amministrazione ha valorizzato gli effetti sostanziali dell’atto senza rispettare la sua qualificazione normativa e processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →