Cassazione Penale, Sentenza n. 45503/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara dell'11/05/2021 che, riconoscendo la continuazione tra reati già sanzionati con due sentenze in rito abbreviato, ha rideterminato la pena complessiva aumentando in via distinta le singole pene per i reati satellite. Il difensore ha censurato la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti, sostenendo che l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le pene erano "poiché le pene irrogate apparivano già miti rispetto ai gravi reati compiuti" è mera formula di stile e non assolve all'onere motivazionale specifico; inoltre si è contestata l'illogicità e la manifesta contraddittorietà nella quantificazione degli aumenti, con disparità non giustificate (es. pena per il capo D) molto prossima al cumulo materiale e assai superiore rispetto al capo F)).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 47127/2021, Pizzone), ha rilevato che l'entità degli aumenti, in particolare quella relativa al reato indicato al capo D), impone una motivazione più analitica che colleghi la scelta al criterio di proporzionalità rispetto alle altre pene e ai limiti dell'art. 81 c.p., nonché ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Dato che l'ordinanza impugnata non fornisce tale motivazione puntuale né chiarisce le ragioni delle differenze tra le pene per reati analoghi, la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara, Ufficio del GIP, in diversa persona fisica (conforme alla sentenza Corte cost. n. 183/2013).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione per questioni relative all'esecuzione delle pene; qui è la norma sulla base della quale è stata emessa l'ordinanza impugnata.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio giurisprudenziale che impone al giudice, nel determinare la pena complessiva per reati in continuazione, di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e dell'assenza di un cumulo materiale occulto.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite al trattamento sanzionatorio complessivo e come criterio rispetto al quale va verificata la proporzione delle aumentazioni applicate.
art. 132 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze, attenuanti/agggravanti, personalità del reo) che devono essere esplicitamente considerati nella motivazione degli aumenti per ciascun reato satellite.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il concreto trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena) che il giudice deve applicare e motivare quando ridetermina le singole pene nei casi di continuazione.
Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso magistrato per garantire imparzialità e terzietà.
Massime di principio
- Il giudice che ridetermina la pena in caso di continuazione deve motivare separatamente l'aumento applicato a ciascun reato satellite, non limitandosi a formule generiche.
- Il grado di dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti rilevanti richiedono spiegazioni più analitiche che colleghino la scelta ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e alla comparazione con le altre pene.
- La motivazione deve rendere verificabile che non si sia operato un cumulo materiale occulto e che sia stato rispettato il limite dell'art. 81 c.p.; vicinanza della pena ricalcolata a quella applicata in sede cognitiva impone spiegazioni specifiche.
- Disparità significative tra pene per reati analoghi richiedono argomentazione esplicita delle differenze di condotta o delle circostanze che giustificano trattamenti diversi.
- Se la motivazione appare insufficiente, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio, che deve essere affidato a diverso giudice dell'esecuzione.
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