Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 698/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi adottata dal SUAP del Comune di Nuraminis Prot. n. 9287 del 17/9/2025, con la quale è stata negata alla società Quadrifoglio Solare S.r.l l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto riguardante un impianto agri-fotovoltaico di potenza pari a 10 MW e relative opere connesse situato presso il Comune di Nuraminis, presentato dalla predetta società con istanza di Procedura Abilitativa ("PAS") in data 7/11/2024, nonché del verbale di svolgimento della seduta della Conferenza dei servizi svoltasi in modalità sincrona in data 2/7/2025 allegato alla determinazione finale; - della nota adottata dal Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna di cui alla nota MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|08/05/2025|0008587-P| con la quale è stato espresso, nell'ambito della Conferenza di servizi, parere negativo alla realizzazione del progetto; nonché, per quanto occorre possa, del precedente parere endoprocedimentale di cui alla nota Prot. MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|07/01/2025|0000155-P| adottato dalla medesima Soprintendenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. - il tutto previa, se del caso, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 1 lett. a), comma 5 e comma 7 della L.R Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati A, B, C, D ed E.

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che ha negato l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 10 MW e relative opere di connessione, nonché il parere negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e tutorie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego formatosi nell'ambito della procedura abilitativa semplificata relativa a un impianto agrivoltaico di 10 MW, sostenendo che l'area fosse idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. 199/2021, perché agricola e situata entro 500 metri da un ambito produttivo industriale, senza vincoli diretti ai sensi del d.lgs. 42/2004. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 20 d.lgs. 199/2021, del D.M. 10 settembre 2010 e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà, contestando l'applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, che avrebbe qualificato l'area come non idonea introducendo un divieto generalizzato e aprioristico. Ha inoltre prospettato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina regionale per violazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost. Con il secondo motivo ha contestato il parere negativo della Soprintendenza, sostenendo che mancassero i presupposti per il suo intervento in assenza di vincoli sull'area e che il parere fosse carente di istruttoria e motivazione, illogico e fondato su un travisamento dei fatti. La ricorrente ha dedotto, in particolare, che le modifiche progettuali avessero eliminato l'interferenza con il sito archeologico di S'Ollastu e che la contiguità con altro impianto non costituisse elemento ostativo. Con il terzo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, oltre a difetto di motivazione e istruttoria e travisamento dei presupposti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la ricorrente avesse contestato anche le autonome valutazioni tecnico-archeologiche della Soprintendenza e non soltanto la qualificazione regionale dell'area come non idonea. Nel merito ha rigettato il secondo motivo. Il parere della Soprintendenza è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica dell'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Il giudice ha ritenuto che il parere fosse sostenuto da elementi concreti: la presenza, entro cinque chilometri, di numerosi beni di interesse culturale; la prossimità, circa 145 metri, dell'impianto al sito archeologico di Su Pezzu Mannu; e l'impatto cumulativo con ulteriori impianti. Tali elementi sono stati giudicati sufficienti a motivare il giudizio di incompatibilità e a escludere difetti di istruttoria, travisamenti o manifesta illogicità. Le modifiche progettuali relative al rispetto del buffer di 500 metri dal sito di S'Ollastu non sono state ritenute decisive, poiché la valutazione della Soprintendenza non dipendeva soltanto dal rispetto di distanze minime, ma dall'apprezzamento complessivo della vulnerabilità archeologica del contesto. Il primo motivo è stato dichiarato privo di concreto interesse, poiché il diniego era assistito da una pluralità di autonome ragioni e la legittimità della motivazione archeologica era sufficiente a sorreggerlo anche nell'eventualità di fondatezza delle censure contro la L.R. Sardegna n. 20/2024. Il terzo motivo è stato rigettato: benché l'art. 10-bis l. 241/1990 persegua la partecipazione del privato, l'omissione formale del preavviso non ha determinato l'illegittimità nel caso concreto, perché la società aveva conosciuto e discusso le ragioni ostative nella Conferenza di servizi sincrona del 2 luglio 2025, partecipandovi attivamente e formulando osservazioni e richieste. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    comma 8, lett. c-ter, n. 1

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto; il giudice non ha deciso nel merito la questione, ritenendola priva di interesse per l'esistenza di un'autonoma ragione archeologica sufficiente a sorreggere il diniego.

  • D.M. 10 settembre 2010

    Richiamato dalla ricorrente insieme al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; la relativa censura è stata assorbita per difetto di interesse.

  • L.R. Sardegna n. 20/2024, art. 1, commi 1, lett. a), 5 e 7, e Allegati A, B, C, D ed E

    Disciplina regionale posta a fondamento della qualificazione dell'area come non idonea; il TAR non ne ha esaminato la legittimità costituzionale perché il diniego risultava comunque sorretto dal parere archeologico.

  • d.lgs. 42/2004

    Richiamato con riguardo alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e ai vincoli insistenti sui siti archeologici; il parere della Soprintendenza è stato ritenuto espressione della funzione di tutela anche in relazione al contesto territoriale circostante.

  • d.lgs. 152/2006

    Il patrimonio culturale e il paesaggio sono considerati componenti rilevanti delle valutazioni ambientali, nell'ambito delle quali la Soprintendenza svolge apprezzamenti specialistici sulla compatibilità concreta dell'intervento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio nei procedimenti a istanza di parte; la sua omissione non ha comportato l'illegittimità nel caso concreto, poiché la ricorrente aveva avuto effettiva e sostanziale possibilità di conoscere e contestare le ragioni ostative nella Conferenza di servizi.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il giudice richiama il dibattito sull'applicabilità della disciplina dei vizi formali all'omesso preavviso di rigetto, ma fonda la decisione soprattutto sulla concreta partecipazione della ricorrente e sul soddisfacimento sostanziale della funzione partecipativa.

  • artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost.

    Parametri costituzionali invocati per contestare la disciplina regionale sulle aree non idonee e prospettare una questione di legittimità costituzionale, non esaminata per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità di un impianto energetico con il patrimonio culturale e paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o carenza di motivazione.
  • La valutazione della compatibilità archeologica di un impianto deve considerare il contesto territoriale complessivo, inclusi la densità e la prossimità dei beni culturali e l'eventuale impatto cumulativo con altri impianti; il mero rispetto di una distanza minima da uno specifico sito non esaurisce necessariamente l'istruttoria richiesta.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione decisoria sufficiente a sorreggere l'atto rende privo di interesse l'esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento quando il destinatario abbia avuto, aliunde e prima della decisione finale, una concreta possibilità di conoscere le ragioni ostative, interloquire con l'amministrazione e presentare osservazioni o elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologiciPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.