Sentenza n. 205/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso il 15 maggio 2024 e notificato il 20 maggio 2024, con il quale è stata applicata la misura prevista dall’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48 e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico instaurato il 19 giugno 2024; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che ha disposto, per diciotto mesi, il divieto di accesso e stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento in una specifica area di Milano, nonché il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo urbano adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, deducendo, in primo luogo, la falsa applicazione della norma e sostenendo che la delimitazione territoriale della misura celasse un intento classista e di emarginazione del minore. In secondo luogo, ha sostenuto che la mera denuncia per il fatto commesso non fosse sufficiente, occorrendo una specifica e attuale valutazione prognostica della pericolosità e del rischio di reiterazione delle condotte; ha inoltre contestato che il provvedimento non aggiungesse elementi rispetto alla valutazione degli operanti di pubblica sicurezza e che il cumulo con l'avviso orale conferisse alla misura natura sanzionatoria anziché preventiva. Il fatto presupposto consisteva nell'aggressione, con calci e pugni, di una persona senza fissa dimora che dormiva in strada, episodio filmato con un telefono cellulare.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla delimitazione territoriale, ha ritenuto che il divieto fosse collegato all'area di Porta Ticinese nella quale si erano verificati i fatti, e non a un intento di respingere il minore verso zone degradate. La misura non impedisce la frequentazione dell'area pubblica né di scuole, oratori, servizi pubblici e centri di aggregazione; inoltre non è stata provata una particolare radicazione del ricorrente nella zona. Quanto al requisito prognostico, il Collegio ha distinto i due presupposti dell'art. 13-bis: la denuncia per uno dei reati previsti, avente natura oggettiva, e la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo attuale per la sicurezza, avente natura dinamica e prognostica. Nel caso concreto, la Questura aveva valorizzato la personalità del soggetto, le modalità particolarmente violente della condotta, il fatto che l'episodio fosse avvenuto di notte in una zona affollata da giovani e la possibile volontà del minore di apparire, quale indice della capacità di reiterazione. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti e non manifestamente irragionevoli, anche considerando che il divieto era limitato a bar e discoteche in un ambito ristretto e non impediva la frequentazione di luoghi rilevanti per lo sviluppo personale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48
Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati.
La disposizione richiede due presupposti distinti: la denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati, quale requisito oggettivo, e una valutazione attuale, dinamica e prognostica del pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta. La denuncia può costituire fondamento sufficiente quanto al primo requisito, ma non elimina la necessità della valutazione prognostica. Il divieto deve essere territorialmente collegato ai luoghi dei fatti o alle persone frequentate e deve conservare funzione preventiva, non sanzionatoria.
art. 5, comma 1, lett. a), l. 25 agosto 1991, n. 287
Individua gli esercizi pubblici ai quali si riferisce il divieto di accesso disposto nel caso concreto.
art. 604-ter c.p.
È richiamato dall'art. 13-bis quale possibile elemento di individuazione dei delitti rilevanti ai fini della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 presuppone, oltre alla denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati indicati dalla norma, una valutazione attuale, dinamica e prognostica secondo cui dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza; la misura non può fondarsi esclusivamente sulla funzione repressiva del fatto storico.
- Ai fini dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, la denuncia per uno dei reati previsti integra un requisito oggettivo distinto dalla valutazione prognostica di pericolosità: le due condizioni devono essere entrambe presenti, ma la prima non richiede una preventiva definizione del procedimento penale.
- La delimitazione territoriale del divieto di accesso è legittima quando è ragionevolmente collegata ai luoghi nei quali sono stati commessi i fatti o alle persone con cui l'interessato si associa; non assume carattere ghettizzante se non preclude la frequentazione delle aree pubbliche e dei luoghi essenziali per la vita e lo sviluppo personale del destinatario.
- La valutazione prognostica della pericolosità può fondarsi, in relazione al contesto concreto, sulla personalità del destinatario, sulle modalità della condotta, sull'orario e sull'affollamento del luogo e su elementi indicativi della capacità di reiterazione, purché il giudizio non risulti manifestamente irragionevole.
- La particolare tutela accordata al minore può giustificare una motivazione non analitica sui suoi trascorsi e sulla personalità, ferma restando la necessità che dal provvedimento emergano elementi concreti posti a base del giudizio di pericolosità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →