Cassazione Penale, Sentenza n. 43850/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per ricettazione (monili in oro), lamentando in particolare la mancata motivazione sulla richiesta di riqualificare il fatto in furto (art. 624 c.p.), sostenendo che le sommarie informazioni rese da Matteo Cannmas (coimputato) indicherebbero che Ghiani sarebbe l'autore della sottrazione e che, trattandosi di una casa vacanze disabitata, la fattispecie sarebbe furto semplice e non furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione sintetica ma esaustiva: dal compendio probatorio non emergono elementi a favore della riqualificazione in furto e l'imputato non ha reso dichiarazioni sull'accaduto. Inoltre la Corte ha osservato che chiedere la riqualificazione in furto non è nel concreto interesse del ricorrente, poiché, se il delitto fosse stato commesso in una dimora privata (anche vacanziera non abbandonata), si applicherebbe l'art. 624-bis, con una pena più grave rispetto alla ricettazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La condotta del ricorrente è stata qualificata come ricettazione; la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio supportasse tale qualificazione e non la riqualificazione in furto.
art. 624 c.p. (furto)
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione in furto semplice; la Corte ha ritenuto che non emergessero elementi probatori idonei a sostenere tale diversa qualificazione.
art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)
La Corte territoriale ha osservato che, se il delitto fosse stato qualificato come furto in abitazione, si applicherebbe l'art. 624-bis (aggravante), e la giurisprudenza considera 'privata dimora' anche immobili non abitati ma non abbandonati, come una casa vacanze; perciò la riqualificazione sarebbe stata peggiorativa per il ricorrente.
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
In primo grado il fatto era stato ritenuto di particolare tenuità; la conferma della condanna non ha visto travisamento della valutazione di tenuità nel quadro del ricorso.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 4, sent. n. 27678/2022 e n. 48767/2019)
La giurisprudenza è richiamata per chiarire che la nozione di 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis comprende anche immobili non abitati ma non abbandonati (es. case vacanze), giustificando l'osservazione che la riqualificazione avrebbe potuto portare a una fattispecie più grave.
Massime di principio
- Per ottenere la riqualificazione del reato in appello o in cassazione è necessario che vi siano elementi probatori concreti e specifici nel fascicolo: censure generiche senza riferimenti probatori precisi sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
- La richiesta di riqualificazione va valutata anche sotto il profilo dell'interesse dell'imputato: non ha senso chiedere la qualificazione in un reato con pena più grave o con aggravanti applicabili al caso concreto.
- Ai fini dell'art. 624-bis c.p., la 'privata dimora' può comprendere anche abitazioni non attualmente abitate (es. case vacanze) se non abbandonate: quindi la collocazione del luogo come 'disabitato' non esclude automaticamente l'aggravante.
- La mancata collaborazione o assenza di dichiarazioni dell'imputato può indebolire fortemente le pretese difensive basate sulla ricostruzione alternativa dei fatti.
- Se si intende produrre sommarie informazioni o dichiarazioni di terzi per supportare una riqualificazione, occorre che tali elementi siano acquisiti e valorizzabili in modo chiaro nel grado di giudizio in cui si propone la censura.
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