Cassazione Penale, Sentenza n. 47615/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la mancata motivazione della sentenza d'appello riguardo alla richiesta di declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. La prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima della deliberazione della sentenza d'appello; la deduzione era stata specificamente sollevata dal difensore nelle conclusioni scritte depositate, ma la corte territoriale non ha dato alcun riferimento a tale questione nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il reato fosse estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondata la questione sollevata dal ricorrente, atteso il mancato esame da parte della Corte d'appello della prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e la deliberazione di quella d'appello. Applicando gli artt. 157 e 161 c.p. e considerando la sospensione risultante dagli atti, la Cassazione ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi prima della pronuncia impugnata e non essendosi verificati fattori estintivi o interruptivi. In conseguenza di ciò la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Usato come fondamento per rilevare che, quando non risulta dagli atti una causa di proscioglimento nel merito e la prescrizione è evidente, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 157 cod. pen.
Concorre alla determinazione della durata del termine di prescrizione del reato; la Corte ha richiamato tale norma, insieme all'art. 161, per calcolare il termine massimo applicabile al caso concreto.
art. 161 cod. pen.
Richiamato per valutare gli effetti delle cause di sospensione sulla decorrenza della prescrizione e, insieme all'art. 157, per stabilire il termine massimo di sette anni e sei mesi rilevante nel caso.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819
Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto del principio secondo cui, in presenza di elementi che rendono evidente l'intervenuta prescrizione e in assenza di cause di proscioglimento, la Cassazione può annullare senza rinvio.
Massime di principio
- La prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e la deliberazione della sentenza d'appello deve essere esaminata e motivata dalla Corte d'appello se adeguatamente dedotta dalla difesa; la mancata pronuncia sulla questione può determinare l'annullamento da parte della Cassazione.
- Se la prescrizione è evidente dagli atti e non risultano cause di proscioglimento nel merito, la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dichiarando l'estinzione del reato.
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto delle norme rilevanti (es. artt. 157 e 161 c.p.) e delle eventuali sospensioni o interruzioni risultanti dagli atti; occorre verificare attentamente la decorrenza prima di pronunciarsi sulla estinzione.
- È fondamentale che la difesa sollevi espressamente la questione della prescrizione nelle conclusioni scritte e in udienza: ciò consente al giudice di valutare e motivare la posizione; l'omessa valutazione da parte del giudice è censurabile in Cassazione.
- La Cassazione valuta anche d'ufficio la sussistenza della prescrizione quando la questione non è manifestamente infondata e dagli atti risulta evidente il suo maturare; in tali ipotesi la decisione può essere risolutiva senza rinvio.
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