Cassazione Penale, Ordinanza n. 09657/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando implicitamente la decisione di merito di condanna per estorsione in concorso. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Con un unico ricorso proposto nell'interesse di due imputati, si censurava la sentenza della Corte di appello per vizio di illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in concorso contestato al capo 2. La doglianza mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e la credibilità della persona offesa, sostenendo che la motivazione della decisione di merito fosse logicamente viziata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era in realtà una riproposizione di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e che, comunque, pretendeva una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre evidenziato che la Corte di appello aveva specificamente e congruamente valutato la credibilità della persona offesa, senza aporie o manifeste illogicità, potendo dunque le sue dichiarazioni fondare legittimamente l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La contestazione riguarda il reato di estorsione; la Corte non sviluppa il contenuto della norma, ma conferma che la responsabilità per estorsione in concorso è stata legittimamente affermata in base alle prove valorizzate nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
È applicata implicitamente per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito.
- Il vizio di illogicità della motivazione è deducibile solo se la motivazione sia affetta da manifesta illogicità o aporie decisive; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che si limitano a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello sono inammissibili se non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La dichiarazione della persona offesa può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità quando il giudice di merito ne abbia valutato in modo puntuale la credibilità e la motivazione sia immune da manifeste illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →