Cassazione Penale, Sentenza n. 1650/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 336 c.p., sostenendo che le minacce non erano idonee a coartare la volontà dei pubblici ufficiali; 2) violazione di legge (art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p.) con la censura che il reato si era estinto per prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata; 3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), in quanto la Corte d'appello, in assenza di appello del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente il motivo relativo alla prescrizione. Ha ricostruito il termine di prescrizione (termine ordinario sei anni per il reato ex art. 336 c.p., termine massimo calcolato con interruzioni sette anni e sei mesi) e ha considerato le sospensioni procedimentali segnalate (sessanta giorni in primo grado per rinvio per impedimento del difensore e quattro mesi in secondo grado dal 23/02/2023 al 22/06/2023). La Corte ha ritenuto che, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (22/06/2023), la prescrizione non fosse ancora decorso; tuttavia la prescrizione è maturata successivamente (termine massimo indicato scaduto il 05/10/2023). Ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la causa estintiva e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Non sono stati ravvisati i presupposti per decidere nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. (non emergono circostanze incontrovertibili tali da escludere l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato).
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Norma del reato contestato (minaccia a pubblico ufficiale); il ricorrente contestava l'idoneità delle minacce a integrare il reato, ma la decisione si è risolta sulla prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione per il reato (qui richiamato per il calcolo del termine ordinario di sei anni).
art. 161 cod. pen.
Regola gli effetti delle interruzioni ai fini del computo della prescrizione (usata per determinare il termine massimo con le interruzioni).
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato anche se sopravvenute dopo la sentenza impugnata, purché il rapporto processuale sia validamente instaurato (impugnazione non manifestamente infondata). La Corte l'ha applicata per dichiarare la prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello.
art. 597 cod. proc. pen.
Disciplina il divieto di reformatio in peius; il ricorrente aveva censurato la revoca della sospensione condizionale ingiustificata in assenza di appello del pubblico ministero, ma la questione non è stata risolta sul merito a causa dell'estinzione per prescrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamato nel procedimento per ordine formale di esposizione dei motivi.
Massime di principio
- La prescrizione del reato può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se matura dopo la pronuncia della sentenza impugnata, purché l'impugnazione non sia manifestamente infondata (art. 129 c.p.p.).
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto non solo del termine ordinario ma anche delle interruzioni e delle sospensioni processuali; le sospensioni successive possono spostare la decorrenza fino a far maturare la prescrizione dopo la pronuncia di appello.
- Se la prescrizione si verifica dopo la sentenza di merito ma prima della decisione definitiva, la Cassazione è tenuta ad annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato e, in presenza dei requisiti, può farlo senza rinvio.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela l'imputato dall'aggravamento della posizione in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; però, anche eventuali vizi di questo tipo possono rimanere irrilevanti se interviene una causa estintiva come la prescrizione.
- Le censure di vizio di motivazione devono essere specifiche: una contestazione generica sull'idoneità delle minacce a integrare il reato può essere insufficiente se non mostra in modo preciso il vizio argomentativo della motivazione impugnata.
- Quando non emergono in modo incontrovertibile elementi che permettano di escludere il fatto o la responsabilità, la Corte non può decidere nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., e deve limitarsi a rilevare la causa estintiva se presente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1528/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1530/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1534/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1536/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1539/2025 del 14/01/2025
- Sentenza penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1642/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →