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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26951/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva notificato alla società un avviso di pagamento per imposta, interessi, indennità di mora e sanzione, relativi al mancato versamento di accise a conguaglio per l'anno 2015. La società aveva contestato soltanto la sanzione, sostenendo di non aver potuto pagare perché i debiti erano anteriori alla presentazione di un'istanza di concordato preventivo con riserva. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente la colpevolezza; in appello la CTR aveva riformato la decisione, valorizzando la sequenza di istanze di concordato con riserva e ritenendo che fossero strumentali a procrastinare i pagamenti. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che esistevano decisioni passate in giudicato favorevoli sulla medesima questione e che, in caso di giudicati contrastanti, dovesse prevalere quello successivo; 2) violazione del contraddittorio e del giusto processo per l'uso di una diversa decisione favorevole all'Ufficio come parametro di giudicato; 3) violazione delle norme su sanzioni tributarie e concordato preventivo, sostenendo che l'art. 168 l.fall. impedisse il pagamento dei debiti anteriori e quindi escludesse la colpevolezza; 4) omesso esame dei fatti che dimostrerebbero la crisi aziendale e la necessità del concordato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato, correggendo la motivazione della CTR ex art. 384 c.p.c., che il principio secondo cui tra due giudicati contrastanti prevale quello successivo è corretto; tuttavia, nel caso concreto, non vi era un giudicato esterno rilevante perché le decisioni invocate riguardavano fattispecie non omogenee, anche per la diversa collocazione territoriale e per i diversi presupposti di fatto. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non esclude l'accertamento del credito tributario né l'irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie già consumate prima della procedura. L'istanza di concordato con riserva non opera come esimente della colpevolezza per il tardivo/mancato versamento del tributo dovuto. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo e il quarto dal rigetto del terzo. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato esterno; l'efficacia vincolante opera solo tra le medesime parti e su presupposti di fatto tendenzialmente permanenti e omogenei

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato formale

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato in relazione alla revocazione del secondo giudicato contrastante

  • art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sul giudicato nel processo tributario

  • art. 64, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sul giudicato nel processo tributario

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    usato come parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendone però fermo il dispositivo

  • art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sanzione tributaria

  • art. 26, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    richiamato dalla ricorrente sul regime delle accise e della sanzione

  • art. 168, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive non esclude l'insorgenza del credito tributario né le conseguenze dell'inutile decorso dei termini; non opera come esimente della sanzione

  • art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per le istanze di concordato con riserva presentate dalla società

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    norma sanzionatoria per il ritardato versamento richiamata nell'atto impositivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati nel motivo relativo al contraddittorio e al giusto processo

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sul contraddittorio

  • art. 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sul processo tributario

Massime di principio

  • Il giudicato esterno nel processo tributario può spiegare efficacia vincolante solo se riguarda le stesse parti e accertamenti relativi a elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti e omogenei; non opera quando le decisioni invocate concernono anni d'imposta diversi o presupposti di fatto differenti.
  • In presenza di due giudicati contrastanti, il criterio di prevalenza è quello temporale: il giudicato successivo prevale su quello anteriore, salvo il diverso rimedio della revocazione nei limiti consentiti.
  • L'apertura di una procedura di concordato preventivo non impedisce, di per sé, l'accertamento del credito tributario pregresso né l'irrogazione di sanzioni per violazioni fiscali già consumate prima della procedura.
  • Il divieto di azioni esecutive previsto dalla disciplina del concordato non equivale a inesigibilità del tributo né esclude la colpevolezza per il mancato o tardivo versamento di imposte già dovute e scadute.
  • Nella materia delle sanzioni tributarie, la responsabilità sanzionatoria sorge per il fatto stesso della violazione della norma fiscale; l'avvio di una procedura concorsuale successiva non elimina la rilevanza della condotta già perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoConcordato preventivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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