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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07151/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

Una passeggera conveniva in giudizio la società di navigazione chiedendo il risarcimento dei danni subiti quando, durante un viaggio a bordo di una motonave, inciampava a causa di un rialzo della pavimentazione dell'imbarcazione. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del nesso causale tra l'evento e il danno, ritenendosi non dimostrato che il rialzo fosse non visibile o non segnalato e attribuendo la caduta a disattenzione della danneggiata. La Corte d'appello confermava il rigetto e condannava l'attrice alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla responsabilità del vettore e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero invertito l'onere probatorio: una volta dimostrato che la caduta era avvenuta per un anomalo posizionamento della pavimentazione durante il trasporto, spettava al vettore fornire la prova liberatoria. Con il secondo motivo lamentava, in via subordinata, la falsa applicazione delle norme sulla responsabilità da cosa in custodia e aquiliana, assumendo che la corte territoriale avesse implicitamente respinto anche tali domande; la Corte di cassazione ha però rilevato che tali domande non risultavano adeguatamente dedotte e che comunque non erano state esaminate dalla corte di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di violazione di legge per errata applicazione della disciplina della responsabilità del vettore e per indebita inversione dell'onere della prova. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la ricorrente non aveva dimostrato di aver effettivamente proposto e coltivato in modo specifico le domande alternative ex artt. 2051 e 2043 c.c., né la sentenza impugnata le aveva decise. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 1681 c.c.

    pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, una volta provato il nesso causale tra sinistro e attività di trasporto

  • art. 1693 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova liberatoria del vettore

  • art. 409 cod. nav.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità del vettore nel trasporto marittimo

  • art. 2051 c.c.

    invocato come titolo di responsabilità alternativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica deduzione della relativa domanda

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità aquiliana alternativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica deduzione della relativa domanda

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, nel senso che il danneggiato deve provare il nesso causale e il vettore la causa non imputabile

  • artt. 115-116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla valutazione della prova, in relazione alla dedotta errata distribuzione dell'onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nella responsabilità del vettore per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il trasporto, il danneggiato deve provare il nesso causale tra evento lesivo e attività di trasporto, ma non è tenuto a individuare con precisione la specifica anomalia del servizio o la misura esatta del difetto materiale.
  • Una volta dimostrato che il danno è stato causato oggettivamente dal fatto del vettore nell'esecuzione del trasporto, opera la presunzione di responsabilità a carico del vettore, che può liberarsi solo provando la causa a lui non imputabile o la colpa del danneggiato.
  • Costituisce errore di diritto porre a carico del passeggero la prova della precisa entità del difetto della cosa o dell'anomalia del mezzo, quando sia già stato accertato che la caduta è avvenuta per effetto di una situazione connessa al trasporto.
  • Le domande subordinate o alternative non possono essere esaminate in cassazione se non risulta con chiarezza che siano state specificamente proposte e decise nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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