Ordinanza n. 888/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conclusione della procedura di primo ingresso con provvedimento espresso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL BAIDI MOHAMED il 28\2\2026: Per l’annullamento del decreto di revoca emesso dalla Prefettura di Caserta, Sportello Unico Immigrazione, in data 13 Febbraio 2026 e notificato in pari data, Codice Pratica P-CE/L/Q/2023/124422, in seguito alla presentazione di ricorso avverso il silenzio inadempimento sulla richiesta di primo ingresso formulata dal ricorrente unitamente al suo datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conclusione della procedura di primo ingresso e, con motivi aggiunti, decreto prefettizio di revoca del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio formatosi sulla domanda di conclusione, con provvedimento espresso, della procedura di primo ingresso presentata unitamente al datore di lavoro. Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura di Caserta ha adottato un decreto di revoca del 13 febbraio 2026, impugnato con motivi aggiunti. In sede cautelare sono stati dedotti, tra gli altri, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, contestando la valutazione della capacità economica e della solidità dell'impresa datoriale, nonché la revoca del nulla osta nonostante le argomentazioni e la documentazione reddituale prodotte dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di revoca impugnato con motivi aggiunti. A un primo esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha affermato che, in caso di richieste plurime di assunzione, la verifica della capacità economica del datore di lavoro non può basarsi su una mera sommatoria del parametro di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, ma richiede una valutazione complessiva della congruità della capacità economica e della solidità dell'impresa. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva adeguatamente motivato le ragioni della revoca del nulla osta rispetto alle deduzioni e alla documentazione reddituale presentate dal ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza utile del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nelle procedure relative a richieste plurime di assunzione di lavoratori stranieri, la capacità economica del datore di lavoro non può essere valutata mediante la mera moltiplicazione o sommatoria di una soglia reddituale predeterminata per ciascun lavoratore; l'amministrazione deve svolgere un giudizio complessivo sulla congruità delle risorse economiche e sulla solidità dell'impresa.
- La revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro deve essere adeguatamente motivata in relazione alle deduzioni e alla documentazione reddituale prodotte dall'interessato; il mancato confronto con tali elementi integra, almeno in sede cautelare, un possibile difetto di motivazione e di istruttoria.
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