Sentenza n. 200/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato di cui alle sentenze: n. 603/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.02.2013, depositata in data 29.03.2013; n. 608/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.02.2013, depositata in data 29.03.2013; n. 1094/15 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9.9.2015, depositata in data 15.9.2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di tre sentenze civili di condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore cessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Reggio Calabria, relative a crediti ceduti da soggetti fornitori di prestazioni o servizi sanitari. Il primo titolo riconosceva il capitale relativo a una fattura non pagata, gli interessi moratori maturati e maturandi, nonché le spese di lite e l'imposta di registro ove comprovata; il secondo titolo riconosceva interessi moratori già corrisposti dall'amministrazione, ma lasciava dovute le spese di lite e l'imposta di registro; il terzo titolo riconosceva interessi già corrisposti, residuando le spese e i compensi professionali delle fasi monitoria e di opposizione, oltre al contributo unificato e alle spese di notifica. L'amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita e non ha dimostrato l'integrale adempimento. Il Collegio ha preliminarmente esaminato l'ammissibilità del ricorso cumulativo, trattandosi di tre titoli giudiziali autonomi ma soggettivamente connessi, tutti pronunciati nei confronti della medesima amministrazione e in favore del medesimo creditore. Ha inoltre verificato la notificazione dei titoli in forma esecutiva e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo soggettivamente connesso, valorizzando l'identità dell'amministrazione debitrice e del creditore e ragioni di economia processuale. Nel merito ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, poiché le sentenze erano state notificate in forma esecutiva e non risultava l'integrale adempimento. Ha ordinato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, quanto dovuto in esecuzione dei tre titoli: capitale, interessi moratori, spese di lite, imposte di registro ove comprovate, compensi professionali, rimborso forfettario, IVA, CPA, contributo unificato e spese di notifica secondo quanto specificato in motivazione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, autorizzato a delegare altro funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà verificare i pagamenti intervenuti, aggiornare il calcolo degli interessi, reperire e impegnare le somme, procedere alla liquidazione e al pagamento e riferire al TAR. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei titoli giudiziali e, nel caso concreto, legittimano il ricorso cumulativo soggettivamente connesso relativo a più condanne pecuniarie pronunciate contro la stessa amministrazione in favore del medesimo creditore.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo in forma esecutiva; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto integrato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il riferimento normativo per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza avente a oggetto più titoli giudiziali autonomi quando sussista connessione soggettiva, in particolare se le diverse condanne pecuniarie sono state pronunciate nei confronti della stessa amministrazione e in favore del medesimo creditore, purché il cumulo non comprometta la verifica dell'adempimento e la decisione sulle singole pretese.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per il calcolo aggiornato del dovuto, l'impegno e la liquidazione della spesa, il reperimento delle risorse e il pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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