Cassazione Civile, Ordinanza n. 20045/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2006 con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione un credito IVA di euro 138.000 e applicato sanzioni, ritenendo inesistente, perché simulato, un contratto di compravendita di un fabbricato da cui il credito sarebbe derivato. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la CTR aveva riformato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla oggettiva inesistenza della cessione del fabbricato; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 per errata distribuzione dell’onere della prova, sostenendo di avere prodotto fattura e atto pubblico e che spettasse all’Ufficio provare l’inesistenza della cessione; (3)-(5) omessa motivazione su punti decisivi, in particolare sulla qualificazione della cessione come operazione oggettivamente inesistente e sugli indici di fittizietà; (6) ultrapetizione per avere la CTR qualificato l’operazione come soggettivamente inesistente mentre l’Ufficio contestava un’operazione oggettivamente inesistente; (7) omessa motivazione sul fatto che il credito IVA era stato solo in minima parte utilizzato in compensazione; (8) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 633/1972 e 19 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR fondato la decisione su elementi nuovi non contenuti nell’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che la motivazione della sentenza della CTR era solo apparente: dopo un richiamo generale alla giurisprudenza sull’onere della prova nelle operazioni inesistenti, la CTR si era limitata a formule generiche sulla presunta fittizietà dell’operazione e sull’assenza di prova contraria da parte della contribuente, senza indicare quali specifici comportamenti o elementi di fatto avessero consentito di ritenere simulata la compravendita e senza rendere percepibile l’effettivo percorso argomentativo. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla e cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per omessa motivazione / ultrapetizione
La nullità è configurabile quando la motivazione sia solo apparente, manchi in modo materiale o risulti obiettivamente incomprensibile, integrando un vizio denunciabile come error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il parametro utilizzato per censurare la distribuzione dell’onere della prova e la pretesa violazione delle norme sostanziali richiamate dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia
Le censure sul vizio motivazionale sono state superate dall’accoglimento del primo motivo, ma la Corte richiama il limite dell’anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che spettasse all’Amministrazione provare l’inesistenza della cessione; la Corte non decide nel merito di tale riparto perché accoglie il ricorso per vizio di motivazione.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato per sostenere che la fattura e l’atto pubblico avrebbero dovuto valere come prova dell’effettività dell’operazione; la Corte non entra nel merito della rilevanza probatoria di tali documenti.
art. 42 d.P.R. n. 633 del 1972
motivazione dell’avviso di accertamento
Richiamato per contestare che la CTR abbia utilizzato elementi nuovi non posti a base dell’atto impositivo.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
impugnazione degli atti del processo tributario
Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di porre a fondamento della decisione elementi estranei all’atto impugnato.
Massime di principio
- In cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando il vizio si traduca in una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, cioè in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando la sentenza contiene formule generiche o assertive che non consentono di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e gli specifici elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
- Quando il giudice di merito ritiene simulata o fittizia un’operazione economica, deve indicare in modo puntuale i comportamenti o gli indici fattuali da cui desume la fittizietà, senza limitarsi a un’affermazione apodittica di inesistenza dell’operazione.
- Non è sufficiente, ai fini della tenuta della decisione, richiamare in astratto principi sull’onere della prova se poi non si espone concretamente quali prove siano state valutate e perché quelle offerte dalla parte siano state ritenute inidonee.
- La sentenza di merito che non renda percepibile la ratio decidendi non può essere integrata in via congetturale dal giudice di legittimità, sicché va cassata per nullità con rinvio.
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