Sentenza n. 509/2026 - Lecce, Sezione 2
per la declaratoria del diritto di accesso agli atti/informazioni richiesti dal ricorrente con propria istanza inoltrata a mezzo PEC il 12/05/2024, nonché per la condanna della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore all’esibizione di documenti richiesti e/o alla loro pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm., nonché per la condanna della Regione Puglia a concludere il procedimento di istituzione di un SIC (oggi ZSC) nelle aree antistanti il mare di San Foca di Melendugno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 27/10/2024: per la condanna della Regione Puglia a concludere il procedimento di istituzione di un SIC (oggi ZSC) nelle aree antistanti il mare di San Foca di Melendugno, previo occorrendo l’annullamento e/o la disapplicazione e/o la declaratoria di inefficacia della nota prot. n. 431144/2024 del Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento e nota regionale soprassessoria sulla conclusione del procedimento di istituzione o ampliamento di una ZSC nell’area marina di San Foca di Melendugno; iniziale mancato riscontro a un’istanza di accesso alle informazioni ambientali
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista e cittadino)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, con ricorso e motivi aggiunti, l’accesso a documenti e informazioni ambientali relativi al procedimento di istituzione o ampliamento di una Zona Speciale di Conservazione e la condanna della Regione Puglia a concludere tale procedimento. Hanno dedotto la violazione della disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali e sull’accesso civico, nonché dell’art. 2 della l. 241/1990 e della direttiva 92/43/CEE, sostenendo che la Regione, dopo avere avviato l’istruttoria tecnica, acquisito gli esiti delle mappature degli habitat e prospettato l’imminente adozione della deliberazione finale, era rimasta inerte per anni. La nota regionale sopravvenuta, che indicava il responsabile del procedimento ma giustificava la perdurante stasi con la complessità degli interessi coinvolti, la necessità di coordinamento con altre procedure di infrazione e le priorità amministrative dell’ufficio, è stata censurata come atto meramente interlocutorio e soprassessorio, inidoneo a concludere il procedimento e integrante un rinvio sine die. La Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso, ormai soddisfatta, e ha sostenuto che il procedimento avesse natura discrezionale e programmatoria, non soggetta a un obbligo di conclusione immediata. L’Università del Salento ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università del Salento, rilevando che l’Ateneo aveva svolto soltanto attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito di un accordo di collaborazione e non aveva competenze gestorie o decisorie sull’istituzione della ZSC, la cui titolarità spetta alla Regione. Quanto alla domanda di accesso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la Regione, nel corso del giudizio, aveva fornito le informazioni e la documentazione richieste; le spese sono state tuttavia poste a carico della Regione secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel merito dell’azione ex art. 117 c.p.a., il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 357/1997 e dell’art. 3, comma 4-bis, dello stesso decreto, la Regione è competente a istruire e concludere il procedimento di individuazione, istituzione o ampliamento delle ZSC. L’obbligo di provvedere sussiste quando l’istanza sollecita l’esercizio di un potere che l’amministrazione è tenuta a esercitare, in particolare quando sono coinvolti interessi ambientali di rilievo unionale e l’istruttoria sia già giunta a uno stadio avanzato. La complessità degli interessi, il coordinamento con altre procedure di infrazione e le priorità organizzative non giustificano una stasi indefinita. La nota regionale è stata quindi qualificata come atto soprassessorio, equivalente a un silenzio-inadempimento, e annullata. La Regione è stata condannata ad adottare, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato sulla definizione del procedimento. Le spese sono state poste a carico della Regione per euro 2.500, oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice può imporre la conclusione del procedimento, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali, salvo i casi previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Limita la possibilità del giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa, consentendola per gli atti vincolati o quando la discrezionalità si sia esaurita e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa relativa all’accesso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine certo mediante un provvedimento espresso; generiche esigenze organizzative o la complessità degli interessi non legittimano un rinvio sine die.
artt. 3 e 4 d.P.R. 357/1997
Attribuiscono alla Regione il compito di individuare i siti e di istruire e concludere i procedimenti relativi all’istituzione o all’ampliamento delle Zone Speciali di Conservazione.
art. 3, comma 4-bis, d.P.R. 357/1997
Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l’aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall’articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all’articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all’articolo 9 della citata direttiva
La disposizione individua nelle Regioni e nelle Province autonome i soggetti titolari dell’iniziativa per la revisione dell’elenco dei siti, della loro delimitazione e delle relative schede informative.
Direttiva 92/43/CEE
La direttiva Habitat impone agli Stati membri di garantire la corretta individuazione e protezione dei siti e degli habitat di interesse comunitario; la rilevanza unionale degli interessi ambientali rafforza l’obbligo dell’amministrazione competente di definire il procedimento.
art. 5 d.lgs. 33/2013
È richiamato quale fondamento della richiesta di accesso civico; la domanda di accesso è stata soddisfatta in corso di causa mediante l’ostensione documentale.
d.lgs. 195/2005
Disciplina l’accesso alle informazioni ambientali, caratterizzato da un’ampia legittimazione, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale.
Massime di principio
- Quando un’istanza sollecita l’esercizio di un potere che l’amministrazione è tenuta a esercitare, sussiste l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se tale obbligo non deriva da una disciplina che preveda espressamente un’istanza di parte, qualora ragioni di correttezza, buona amministrazione e tutela di interessi rilevanti rendano qualificata l’aspettativa del privato a conoscere la decisione.
- Nel procedimento di individuazione, istituzione o ampliamento delle Zone Speciali di Conservazione, la competenza istruttoria e propositiva appartiene alle Regioni e alle Province autonome secondo il d.P.R. 357/1997; l’attività di supporto tecnico-scientifico svolta da università o altri enti non attribuisce a tali soggetti la legittimazione passiva rispetto alla domanda di conclusione del procedimento.
- La complessità degli interessi coinvolti, il coordinamento con altri procedimenti o procedure di infrazione e le priorità organizzative dell’amministrazione non possono giustificare una sospensione o un rinvio sine die del procedimento, soprattutto quando l’istruttoria tecnica sia sostanzialmente completata.
- Nell’azione avverso il silenzio, una nota che si limiti a rinviare indefinitamente la definizione del procedimento, senza assumere una determinazione dispositiva, è un atto soprassessorio e può essere equiparata a un silenzio-inadempimento; il giudice può annullarla e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, senza imporre il contenuto della decisione quando residui discrezionalità.
- La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti e delle informazioni richieste determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, ferma la possibilità di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.
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