Cassazione Civile, Ordinanza n. 00525/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione relativo al periodo d'imposta 2008, con cui all'impresa e ai soci è stata irrogata una sanzione amministrativa pari al 25% dei costi fittizi contabilizzati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, in relazione a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che le fatture e le successive note di credito erano state utilizzate per fini di finanziamento bancario e che, ai fini dichiarativi, non vi fosse stata esposizione di componenti fiscali inesistenti; nel ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012, lamentando che la CTR non avesse verificato se la violazione fosse sanzionata sia dalla disciplina previgente sia da quella sopravvenuta, con conseguente applicazione del regime più favorevole; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il raffronto tra la sanzione vigente al momento della violazione e quella vigente al momento della contestazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che i ricorrenti non avevano trascritto o riassunto in modo puntuale gli atti e i documenti decisivi (in particolare avviso di accertamento e dichiarazioni fiscali) necessari a valutare la censura. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza d'appello era stata pronunciata su questioni di fatto già decise in primo grado, con conseguente operatività dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che preclude il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012
invocato dai ricorrenti come disciplina sanzionatoria più favorevole; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di autosufficienza del primo motivo e per inammissibilità del secondo
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare gli obblighi di fatturazione; la Corte non lo qualifica come norma sanzionatoria autonoma nel presente giudizio
art. 10 Statuto del Contribuente
richiamato dalla CTR per escludere che potessero essere invocate attenuanti/esimenti in presenza di condotta illecita e violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge nel primo motivo
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo nel secondo motivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi e il contenuto essenziale degli atti e documenti su cui si fonda la censura, senza rinvio generico al fascicolo
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
impedisce di proporre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza esige che gli atti e i documenti decisivi siano indicati in modo specifico e che il loro contenuto rilevante sia trascritto o riassunto nel ricorso; non è sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.
- Il principio di autosufficienza non impone una trascrizione integrale e formalistica di tutti gli atti, ma richiede comunque che il giudice di legittimità possa comprendere immediatamente il contenuto della censura e la collocazione documentale degli elementi richiamati.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- In tema di impugnazione di sanzioni tributarie collegate a fatture per operazioni inesistenti, la prospettazione di un favor rei o di una disciplina più favorevole richiede un supporto documentale completo e specifico, idoneo a consentire il confronto tra la disciplina applicata e quella invocata.
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