Sentenza n. 1055/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 23 del 2.02.2023, notificata in data 13.02.2023; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per il ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una strada di penetrazione asfaltata, ritenuta realizzata senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: 1) violazione degli artt. 7 e seguenti e 21-octies l. 241/1990, degli artt. 2, 3 e 97 Cost., difetto di motivazione, illogicità e violazione del diritto di difesa, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione degli artt. 3, 10, 22 e 31 d.P.R. 380/2001, della l. 761/1967 e della l. 1150/1942, nonché difetto di istruttoria, errore sui presupposti e illogicità, sostenendo che la strada esistesse anteriormente al 1967 e quindi in epoca in cui, secondo il ricorrente, non sarebbe stato necessario il titolo edilizio; 3) violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione sull'interesse pubblico attuale, violazione dell'affidamento e sproporzione, in ragione della risalenza dell'opera, dell'inerzia comunale e della funzione di unico accesso alle proprietà; 4) violazione delle medesime disposizioni edilizie, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, sostenendo che la strada fosse pubblica o, quantomeno, privata gravata da uso pubblico per dicatio ad patriam, con conseguente pregiudizio per la collettività derivante dalla demolizione. Il Comune ha sostenuto che l'abuso riguardasse non l'originario sentiero interpoderale, ma la sua successiva trasformazione in strada urbana asfaltata, più ampia, con tracciato e sottoservizi diversi, realizzata tra il 1974 e gli anni Novanta, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato perché l'ordine di demolizione, quale provvedimento repressivo vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché il Comune ha adeguatamente dimostrato che l'abuso riguardava la trasformazione dell'originaria strada interpoderale sterrata nella diversa strada asfaltata, più larga e con tracciato e sottoservizi differenti, non già la mera esistenza dell'antico sentiero. Il proprietario non ha fornito prova sufficiente della realizzazione dell'attuale configurazione anteriormente al 1° settembre 1967; le risultanze tecniche comunali hanno collocato la trasformazione tra il 1974 e gli anni Novanta. La costruzione, l'allargamento o la modificazione di una strada costituiscono trasformazione urbanistica del territorio e richiedono il permesso di costruire; in area vincolata è inoltre necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Il terzo motivo è infondato perché l'ordine di demolizione è sufficientemente motivato con la descrizione dell'opera e l'indicazione della sua abusività e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, neppure per il mero decorso del tempo, che non determina un legittimo affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo. Il quarto motivo è stato respinto perché la funzione di collegamento con una strada pubblica non esclude l'obbligo del titolo edilizio. Inoltre, il riferimento alla dicatio ad patriam è inconferente: il carattere intercluso e l'utilità della strada limitata ai proprietari frontisti escludono l'uso da parte di una collettività indeterminata uti cives. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per i provvedimenti repressivi edilizi vincolati, adottati a seguito dell'accertamento dell'abuso.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione delle garanzie partecipative; la censura è stata ritenuta infondata per la natura vincolata dell'ordine di demolizione.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La trasformazione dell'originaria strada interpoderale in strada asfaltata e più ampia è stata qualificata come intervento di trasformazione urbanistica, riconducibile anche agli interventi di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime dei titoli edilizi; la decisione ha ritenuto necessario il permesso di costruire per la costruzione, l'allargamento o la modificazione della strada.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base dell'ingiunzione di demolizione per l'intervento edilizio abusivo; l'ordine è atto dovuto e vincolato una volta accertata l'abusività dell'opera.
l. 761/1967
La realizzazione anteriore al 1° settembre 1967 può incidere sulla necessità del titolo edilizio fuori dal centro urbano; il ricorrente non ha dimostrato che l'attuale strada, nella sua configurazione abusiva, risalisse a tale epoca.
l. 1150/1942
Richiamata dal ricorrente con riferimento alla disciplina previgente dei titoli edilizi; non è risultata decisiva, poiché l'abuso è stato individuato nella successiva trasformazione del sentiero.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione edilizia, quando consegue all'accertamento di un abuso, è un provvedimento vincolato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non può incidere sulla doverosità della sanzione una volta accertati i presupposti dell'abuso.
- L'onere di provare che un manufatto o un'opera risalga a un'epoca anteriore all'estensione generalizzata dell'obbligo di licenza edilizia grava sul proprietario destinatario dell'ordine di demolizione; tale onere può attenuarsi solo quando il privato offra elementi non implausibili e l'amministrazione disponga di elementi incerti sulla data di realizzazione.
- La preesistenza di un sentiero o di una strada interpoderale non rende irrilevante la successiva trasformazione abusiva in una strada asfaltata, più ampia o diversamente conformata: costruzione, allargamento e modificazione sostanziale di una strada costituiscono trasformazione urbanistica del territorio e richiedono il titolo edilizio, anche se l'opera insiste su un tracciato preesistente.
- L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e l'indicazione della loro abusività e, di regola, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale né una comparazione con l'interesse del privato; il decorso del tempo non genera affidamento legittimo sulla conservazione di opere prive di titolo.
- La funzione di collegamento con una strada pubblica o l'utilità dell'opera per più proprietari non escludono l'obbligo del titolo edilizio. L'uso pubblico per dicatio ad patriam richiede una destinazione volontaria e continuativa del bene a una collettività indeterminata per il soddisfacimento di un interesse generale; l'utilità limitata ai proprietari frontisti o a soggetti determinati non integra uso pubblico.
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