Sentenza n. 10956/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento Prot. n. IFS0000002-0001381 del 1° aprile 2026, con cui è stata deliberata la revoca delle agevolazioni concesse alla P.G.S. Impianti S.r.l.; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 0035240 del 9.2.2026; - in via subordinata, ove occorrer possa, del d. interm. 30 settembre 2021 e del d.d. del 30.3.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse nell'ambito del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, fondato sulla perdita del requisito della prevalente partecipazione femminile
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato la revoca delle agevolazioni, deducendo: violazione della disciplina del Fondo e erronea interpretazione del requisito della prevalente partecipazione femminile, sostenendo che tale requisito potesse conservarsi anche in caso di partecipazione mediata tramite una società di capitali interamente partecipata e amministrata da donne; violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità, poiché la revoca sarebbe stata fondata anche su circostanze non previamente contestate e comunque non idonee a giustificare una misura così grave; violazione dei principi di legalità e tassatività delle cause di revoca, per l'introduzione interpretativa di un requisito ulteriore non previsto dalla disciplina. Invitalia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sulla perdita del requisito di impresa femminile. Ha ritenuto che, una volta concesso il contributo, la verifica della permanenza dei requisiti e degli obblighi gravanti sul beneficiario riguardi la fase esecutiva del rapporto. La revoca era fondata sulla disciplina che impone la conservazione della qualificazione di impresa femminile per un determinato periodo e prevedeva il ritiro del beneficio in caso di perdita di tale qualificazione. Secondo il TAR, l'amministrazione non aveva esercitato un potere discrezionale di autotutela né compiuto una nuova ponderazione dell'interesse pubblico, ma si era limitata ad accertare il venir meno di una condizione normativamente predeterminata. L'interesse alla conservazione del contributo aveva pertanto natura di diritto soggettivo e la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata fatta salva la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi della traslatio iudicii; spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 97, l. 178/2020
Istituisce il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, nell'ambito del quale sono state concesse le agevolazioni oggetto di revoca.
art. 20 d.m. 30 settembre 2021
Prevede la revoca delle agevolazioni quando l'impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima del decorso del periodo previsto.
art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 30 settembre 2021
Definisce la nozione di impresa femminile, richiedendo per le società di capitali che almeno due terzi delle quote spettino a donne e che almeno due terzi degli organi di amministrazione siano costituiti da donne.
art. 9, comma 1, lett. a), d.d. 30 marzo 2022
Prevede la revoca delle agevolazioni in caso di perdita della qualificazione di impresa femminile prima del decorso di tre anni dal completamento dell'iniziativa.
art. 10, lett. a), del provvedimento di concessione
Recepisce nel rapporto concessorio la causa di revoca collegata alla perdita della qualificazione di impresa femminile.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione mediante traslatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la verifica della permanenza dei requisiti e dell'adempimento degli obblighi imposti al beneficiario attiene alla fase esecutiva del rapporto.
- La controversia sulla revoca di un beneficio pubblico fondata sul sopravvenuto venir meno di un requisito normativamente predeterminato appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione non disponga di margini discrezionali per rivalutare l'interesse pubblico all'erogazione.
- Il ritiro di un contributo per perdita dei requisiti di mantenimento non costituisce esercizio del generale potere di autotutela pubblicistica, quando l'amministrazione si limiti ad accertare una condizione il cui venir meno produce automaticamente la revoca secondo la disciplina di settore.
- Una volta concesso il contributo, il beneficiario vanta un diritto soggettivo alla conservazione delle somme riconosciute, salvo il verificarsi delle condizioni di revoca previste dalla legge o dal rapporto concessorio; le relative controversie sono devolute al giudice ordinario.
- La predeterminazione legislativa delle condizioni di mantenimento del beneficio esclude la necessità di una nuova ponderazione discrezionale degli interessi pubblici e privati al momento della revoca.
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