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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 4953 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di Liquidazione per maggiore imposta di registro (euro 8.800) emesso dall'Agenzia, che aveva riqualificato la cessione totalitaria delle quote della xxx srl (atto del 10/04/2017) quale cessione di azienda applicando l'aliquota del 3% sul prezzo di cessione. La ricorrente contestava la riqualificazione sostenendo, fra l'altro, che la modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 87, lett. a) della L. 205/2017 impedisce la riqualificazione delle cessioni totalitarie di quote e che, comunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare i presupposti dell'abuso del diritto prima di procedere alla riqualificazione.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello, riformando la sentenza della CTP e annullando l'Avviso di Liquidazione. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'interpretazione autentica sancita dall'art. 1, comma 1084, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che attribuisce retroattività alla modifica di cui alla L. 205/2017: ciò esclude la possibile riqualificazione automatica della cessione totalitaria di quote in cessione di azienda, salvo che non siano provati i presupposti dell'abuso del diritto, che nell'ipotesi oggetto del giudizio non risultavano dimostrati. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20

    Disciplina la riqualificazione dell'atto in base alla intrinseca natura ed effetti giuridici; la modifica del 2017 ha limitato la possibilità di riqualificazione basata su elementi extratestuali, escludendo la assimilazione automatica della cessione totalitaria di quote a cessione di azienda salvo abuso del diritto.

  • Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 - art. 2

    Prevede l'aliquota del 3% applicabile alla cessione d'azienda, applicata dall'Amministrazione nel calcolo della maggiore imposta.

  • Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 - art. 11

    Prevede l'imposta di registro in misura fissa per la registrazione di atti di trasferimento di partecipazioni; nella fattispecie l'atto era stato registrato con pagamento fisso di euro 200.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - art. 1, comma 87, lett. a)

    art. 1, comma 87, lett. a) L.205/2017

    Ha modificato l'art. 20 escludendo la possibilità di riqualificare la cessione totalitaria di quote in cessione di azienda sulla base di elementi extratestuali; il Governo l'ha descritta come chiarificatrice.

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) - art. 1, comma 1084

    art. 1, comma 1084 L.145/2018

    Dichiara che la disposizione dell'art. 1, comma 87, lett. a) della L.205/2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, attribuendo efficacia retroattiva e rendendo applicabile la chiarificazione anche ai fatti anteriori.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10-bis

    Norma generale antielusiva (abuso del diritto). Dopo la modifica dell'art. 20, l'Amministrazione può contestare operazioni tramite l'istituto dell'abuso del diritto, che richiede prova dell'intento elusivo.

  • art. 53-bis TUIR (richiamato nella motivazione)

    art. 53-bis comma 1 (modificato dalla L.205/2017)

    L'inserimento della locuzione "fermo restando quanto previsto dall'art. 10-bis" chiarisce che, pur non essendo ammesse riqualificazioni sulla base di elementi extratestuali, resta salva la possibilità di contestare operazioni abusive con l'istituto generale antielusivo.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di interpretazione autentica (L.145/2018), la cessione totalitaria di quote non può essere automaticamente riqualificata come cessione d'azienda: la riqualificazione è esclusa salvo che non sussistano i presupposti dell'abuso del diritto.
  • L'onere di provare l'abuso del diritto (intento elusivo) grava sull'Amministrazione finanziaria: senza tale prova la riqualificazione e la relativa maggior imposizione sono illegittime.
  • Gli elementi extratestuali e gli atti collegati assumono in linea di principio rilevanza limitata ai fini della riqualificazione dopo la modifica normativa; le valutazioni si devono basare principalmente sul contenuto formale dell'atto.
  • Se una modifica normativa successiva è stata qualificata come interpretazione autentica ed ha efficacia retroattiva, può essere opposta anche rispetto ad atti anteriori alla sua entrata in vigore (come accaduto nella fattispecie).
  • In caso di contestazione dell'Amministrazione per presunta cessione d'azienda, il contribuente deve documentare il contenuto e gli effetti effettivi dell'atto (garanzie, responsabilità, asset trasferiti) per dimostrare l'assenza degli elementi tipici della cessione d'azienda.
  • I giudici possono compensare le spese di lite quando la controversia è influenzata da modifiche normative sopravvenute o da questioni di interpretazione autentica intervenute dopo l'emissione dell'atto impositivo.

Testo integrale

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