Cassazione Penale, Ordinanza n. 34025/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 24 ottobre 2025 della Corte d'appello dell'Aquila, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Chieti di affermarne la responsabilità per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Con il primo e il quarto motivo ha censurato la mancata acquisizione di una prova testimoniale richiesta dalla difesa. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Con il terzo ha lamentato la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il quarto motivo sono stati ritenuti aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione d'appello, che aveva giudicato corretta l'applicazione dell'art. 507 c.p.p. da parte del primo giudice e irrilevante la testimonianza richiesta. Il secondo motivo è stato dichiarato generico per indeterminatezza: non individuava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva il sindacato del giudice dell'impugnazione. Il terzo motivo è stato ritenuto indeducibile, poiché riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla decisione; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa, ricorso alle pene sostitutive ed effettività della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art 483 cod. pen.
La norma individua il delitto per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte, in questa decisione, non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.
art. 507 c.p.p.
con quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 507 cod. proc. pen. e all'irrilevanza, ai fini della decisione, della testimonianza richiesta
La censura sulla mancata acquisizione della prova testimoniale deve confrontarsi con la motivazione che ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 507 c.p.p. e irrilevante la prova richiesta.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Considerato che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo d'impugnazione deve rispettare i requisiti di specificità previsti dalla norma; è generico se non espone gli elementi su cui si fonda la censura e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi.
art. 53 legge n. 689 del 1981
La corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito ai giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena.
La valutazione sulla sostituzione della pena detentiva deve considerare, in chiave prognostica, il rapporto tra finalità rieducativa, scelta di una pena sostitutiva ed effettività della sanzione.
art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo quanto disposto nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; sono aspecifici quelli che non si misurano con le ragioni effettivamente poste a fondamento della pronuncia.
- È generico per indeterminatezza il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare gli elementi sui quali si fonda la censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuarne l'oggetto e di esercitare il proprio sindacato.
- È inammissibile la riproposizione in cassazione di doglianze già dedotte in appello e disattese, quando esse non si traducono in una critica argomentata alla decisione impugnata.
- Nel valutare la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, il giudice può svolgere un bilanciamento prognostico tra le finalità rieducative, l'opzione sanzionatoria sostitutiva e l'esigenza di assicurare effettività alla pena.
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