Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1978/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di espressione del parere di compatibilità paesaggistica e successiva conferma, subordinati alla preventiva demolizione di opere abusive e alla ripresentazione dell’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le note con cui la Soprintendenza si è rifiutata di esprimere il parere paesaggistico richiesto per un progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile residenziale sito in area vincolata, ritenendo necessaria la preventiva demolizione delle opere abusive esistenti. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà, poiché la Soprintendenza avrebbe dapprima preteso la demolizione delle opere, poi negato di averne valutato l’abusività e comunque omesso l’esame del progetto. Il secondo motivo deduceva contraddittorietà rispetto a una precedente pratica di sanatoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 in relazione agli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e incompetenza, sostenendo che i poteri repressivi e ripristinatori spettassero al Comune e non all’autorità paesaggistica. Il terzo motivo deduceva violazione del divieto di aggravamento del procedimento, poiché la Soprintendenza avrebbe imposto lo sdoppiamento della procedura in una preventiva demolizione e in una successiva nuova istanza, senza specifiche ragioni di pubblico interesse. È stata proposta anche domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il terzo motivo. La Soprintendenza, rifiutando di valutare il progetto prima della demolizione e subordinando l’espressione del parere alla prova dell’avvenuta demolizione, ha esorbitato dalle proprie competenze e imposto una condizione non prevista dalla legge. L’autorità paesaggistica deve valutare esclusivamente i profili paesaggistici dell’intervento alla luce della disciplina del vincolo, mentre i poteri sanzionatori e ripristinatori relativi agli abusi edilizi spettano al Comune ai sensi degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001. L’art. 167 del d.lgs. 42/2004 non impedisce in via generalizzata di esaminare un progetto che preveda la demolizione delle opere abusive e la successiva ricostruzione, poiché il parere riguarda le opere da realizzare dopo la demolizione e non quelle abusive destinate a essere rimosse. La Soprintendenza deve quindi esaminare concretamente il progetto, potendo verificarne la consistenza e l’effettiva previsione dell’integrale demolizione delle opere abusive. Il Comune conserverà i propri poteri di vigilanza edilizia e potrà verificare la demolizione e la conformità della ricostruzione al titolo edilizio e ai pareri presupposti. Gli atti impugnati sono stati annullati ed è stato ordinato all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza. Le spese sono state compensate, salvo la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    non consente in alcun modo il mantenimento di volumi e superfici utili in assenza di N.O.; autorizzazione paesaggistica postuma, espressamente esclusa dalla legge

    Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non impedisce l’esame di un progetto che preveda la demolizione delle opere abusive e la ricostruzione, poiché il parere riguarda le opere successive e non quelle destinate alla demolizione. Il Collegio richiama inoltre il temperamento derivante dal nuovo art. 36-bis del d.P.R. 380/2001.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001

    poteri sanzionatori e ripristinatori

    Attribuiscono al Comune i poteri repressivi e ripristinatori in materia di abusi edilizi; tali poteri non spettano alla Soprintendenza.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    consente, in sede di sanatoria e in presenza di determinati presupposti, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma anche per opere abusivamente realizzate in area vincolata che abbiano comportato creazione o aumento di superfici e volumi utili

    Il Collegio lo richiama quale disposizione che tempera il divieto posto dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione soccombente di restituire il contributo unificato.

Massime di principio

  • L’autorità preposta alla tutela paesaggistica deve limitare la propria valutazione ai profili paesaggistici dell’intervento, applicando la disciplina specifica del vincolo, e non può sostituirsi al Comune nell’esercizio dei poteri urbanistico-edilizi sanzionatori e ripristinatori.
  • Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non impedisce alla Soprintendenza di esaminare un progetto di demolizione e ricostruzione che preveda la rimozione delle opere abusive, poiché il parere riguarda le opere da realizzare dopo la demolizione e non legittima il mantenimento delle opere irregolari.
  • La Soprintendenza non può subordinare l’espressione del parere paesaggistico alla preventiva demolizione dell’abuso e alla successiva ripresentazione dell’istanza quando il progetto sottoposto all’esame già prevede la demolizione delle opere abusive: tale condizione costituisce aggravamento procedimentale privo di adeguata ragione di pubblico interesse.
  • L’esame del progetto paesaggistico deve essere svolto concretamente, ferma restando la possibilità per l’autorità paesaggistica di verificare la consistenza del progetto e l’effettiva previsione dell’integrale demolizione delle opere abusive; il Comune conserva i propri poteri di vigilanza edilizia e di verifica dell’esecuzione conforme al titolo.
  • Quando l’amministrazione omette di valutare un progetto e rinvia l’esame a una futura istanza subordinata a una condizione non prevista dalla legge, il giudice può annullare l’atto e imporre la riedizione del potere nel rispetto dei limiti di competenza e dei principi indicati nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.