Sentenza n. 1978/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di espressione del parere di compatibilità paesaggistica e successiva conferma, subordinati alla preventiva demolizione di opere abusive e alla ripresentazione dell’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note con cui la Soprintendenza si è rifiutata di esprimere il parere paesaggistico richiesto per un progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile residenziale sito in area vincolata, ritenendo necessaria la preventiva demolizione delle opere abusive esistenti. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà, poiché la Soprintendenza avrebbe dapprima preteso la demolizione delle opere, poi negato di averne valutato l’abusività e comunque omesso l’esame del progetto. Il secondo motivo deduceva contraddittorietà rispetto a una precedente pratica di sanatoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 in relazione agli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e incompetenza, sostenendo che i poteri repressivi e ripristinatori spettassero al Comune e non all’autorità paesaggistica. Il terzo motivo deduceva violazione del divieto di aggravamento del procedimento, poiché la Soprintendenza avrebbe imposto lo sdoppiamento della procedura in una preventiva demolizione e in una successiva nuova istanza, senza specifiche ragioni di pubblico interesse. È stata proposta anche domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il terzo motivo. La Soprintendenza, rifiutando di valutare il progetto prima della demolizione e subordinando l’espressione del parere alla prova dell’avvenuta demolizione, ha esorbitato dalle proprie competenze e imposto una condizione non prevista dalla legge. L’autorità paesaggistica deve valutare esclusivamente i profili paesaggistici dell’intervento alla luce della disciplina del vincolo, mentre i poteri sanzionatori e ripristinatori relativi agli abusi edilizi spettano al Comune ai sensi degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001. L’art. 167 del d.lgs. 42/2004 non impedisce in via generalizzata di esaminare un progetto che preveda la demolizione delle opere abusive e la successiva ricostruzione, poiché il parere riguarda le opere da realizzare dopo la demolizione e non quelle abusive destinate a essere rimosse. La Soprintendenza deve quindi esaminare concretamente il progetto, potendo verificarne la consistenza e l’effettiva previsione dell’integrale demolizione delle opere abusive. Il Comune conserverà i propri poteri di vigilanza edilizia e potrà verificare la demolizione e la conformità della ricostruzione al titolo edilizio e ai pareri presupposti. Gli atti impugnati sono stati annullati ed è stato ordinato all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza. Le spese sono state compensate, salvo la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 167 d.lgs. 42/2004
non consente in alcun modo il mantenimento di volumi e superfici utili in assenza di N.O.; autorizzazione paesaggistica postuma, espressamente esclusa dalla legge
Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non impedisce l’esame di un progetto che preveda la demolizione delle opere abusive e la ricostruzione, poiché il parere riguarda le opere successive e non quelle destinate alla demolizione. Il Collegio richiama inoltre il temperamento derivante dal nuovo art. 36-bis del d.P.R. 380/2001.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
poteri sanzionatori e ripristinatori
Attribuiscono al Comune i poteri repressivi e ripristinatori in materia di abusi edilizi; tali poteri non spettano alla Soprintendenza.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
consente, in sede di sanatoria e in presenza di determinati presupposti, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma anche per opere abusivamente realizzate in area vincolata che abbiano comportato creazione o aumento di superfici e volumi utili
Il Collegio lo richiama quale disposizione che tempera il divieto posto dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione soccombente di restituire il contributo unificato.
Massime di principio
- L’autorità preposta alla tutela paesaggistica deve limitare la propria valutazione ai profili paesaggistici dell’intervento, applicando la disciplina specifica del vincolo, e non può sostituirsi al Comune nell’esercizio dei poteri urbanistico-edilizi sanzionatori e ripristinatori.
- Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non impedisce alla Soprintendenza di esaminare un progetto di demolizione e ricostruzione che preveda la rimozione delle opere abusive, poiché il parere riguarda le opere da realizzare dopo la demolizione e non legittima il mantenimento delle opere irregolari.
- La Soprintendenza non può subordinare l’espressione del parere paesaggistico alla preventiva demolizione dell’abuso e alla successiva ripresentazione dell’istanza quando il progetto sottoposto all’esame già prevede la demolizione delle opere abusive: tale condizione costituisce aggravamento procedimentale privo di adeguata ragione di pubblico interesse.
- L’esame del progetto paesaggistico deve essere svolto concretamente, ferma restando la possibilità per l’autorità paesaggistica di verificare la consistenza del progetto e l’effettiva previsione dell’integrale demolizione delle opere abusive; il Comune conserva i propri poteri di vigilanza edilizia e di verifica dell’esecuzione conforme al titolo.
- Quando l’amministrazione omette di valutare un progetto e rinvia l’esame a una futura istanza subordinata a una condizione non prevista dalla legge, il giudice può annullare l’atto e imporre la riedizione del potere nel rispetto dei limiti di competenza e dei principi indicati nella motivazione.
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