Sentenza n. 26/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 908/2024 in data 21 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 908/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del docente, per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 16 dicembre 2024, l’Amministrazione non aveva eseguito quanto dovuto. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la documentazione prodotta, il passaggio in giudicato della sentenza civile, la notificazione al Ministero e la mancata contestazione dell’inadempimento. Ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, conferendogli il termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. Il TAR ha accolto anche la domanda relativa alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che siano dovuti gli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della presente sentenza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento generale dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e applicare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché possa ritenersi integrato l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
art. 1, comma 12, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non abbia eseguito gli adempimenti puntualmente imposti dalla pronuncia.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza deve essere valutato anche alla luce del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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