Cassazione Civile, Ordinanza n. 25092/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva promosso, con rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, un procedimento per ottenere dal proprio ex cliente il saldo degli onorari relativi a un giudizio civile da lei patrocinato. Il cliente aveva contestato sia la quantificazione del compenso, sia l'avvenuto pagamento di somme già versate, e in via riconvenzionale aveva dedotto un inadempimento professionale, assumendo che il giudizio di merito fosse stato avviato in modo imprudente e destinato alla soccombenza. Il tribunale aveva rideterminato il compenso e rigettato la domanda di maggiore pagamento; la professionista aveva proposto appello. Il cliente, costituitosi in secondo grado, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello perché l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione degli onorari non sarebbe appellabile. La corte d'appello aveva però ritenuto ammissibile il gravame e aveva condannato il cliente al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. In cassazione il cliente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del tribunale fosse inammissibile e dovesse essere proposta, se del caso, con ricorso per cassazione; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza che definisce il procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile, ma è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia quando la controversia riguardi solo il quantum debeatur sia quando investa anche l'an debeatur. Poiché la corte d'appello non si era conformata a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, l'appello è stato dichiarato inammissibile. È stata altresì pronunciata la condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari dell'avvocato l'ordinanza conclusiva non è appellabile; la tutela impugnatoria segue il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, anche quando la controversia coinvolga l'an della pretesa oltre al quantum.
art. 28 l. n. 794/1942
la procedura speciale richiamata dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 resta il parametro per individuare il regime delle impugnazioni dell'ordinanza conclusiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata utilizzata per denunciare la nullità della sentenza di appello per violazione della regola sull'impugnabilità dell'ordinanza di liquidazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito dichiarando inammissibile l'appello.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, l'ordinanza che conclude il giudizio non è soggetta ad appello, ma è direttamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Il regime di impugnazione resta invariato anche quando la controversia non riguardi soltanto la misura del compenso, ma coinvolga pure l'esistenza stessa del credito professionale.
- Se il giudice di merito decide su un'impugnazione esperita con un mezzo non consentito, la sentenza è cassabile e la Corte può decidere senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
- L'errore sul mezzo di impugnazione è decisivo e comporta l'inammissibilità dell'appello, con assorbimento delle ulteriori censure.
- Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza della parte che abbia coltivato l'impugnazione inammissibile.
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