Sentenza del 07/09/2017 n. 5092 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Rapporto di misura tra credito e misura cautelare - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 29 luglio 2014, relativa a un credito complessivo di 152.796,02 euro, di cui 119.297,55 euro per debiti tributari. L’ipoteca era stata iscritta su 13 unità immobiliari a Roma e, secondo la ricorrente, risultava manifestamente sproporzionata rispetto al credito, essendo stata calcolata per un importo superiore a un milione di euro. Sono state inoltre contestate irregolarità relative al responsabile del procedimento, errori nell’individuazione dei cespiti e l’assenza di adeguata motivazione della misura.
La decisione
Il collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha accolto parzialmente l’appello. Ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria dovesse rispettare il limite massimo pari al doppio del credito per cui si procede e i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri di una misura cautelare. Poiché l’ipoteca superava ampiamente tale limite e non erano stati individuati elementi motivazionali idonei a giustificare l’aggressione di beni per un valore così elevato, Equitalia Sud è stata condannata a ridurre, a proprie spese, l’ipoteca entro la misura consentita dall’articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
Art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’importo per il quale può essere iscritta ipoteca è pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
La norma stabilisce il limite massimo dell’iscrizione ipotecaria, che non può eccedere il doppio del credito complessivo. Il limite deve essere applicato anche per garantire proporzionalità tra il debito e il valore dei beni vincolati.
Art. 111 Costituzione
Il principio del giusto processo impedisce anche l’utilizzo abusivo o sproporzionato degli strumenti di tutela del credito, quando questi eccedano la protezione effettivamente necessaria del diritto sostanziale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27531/2008
La decisione richiama il principio del giudicato implicito sulla giurisdizione: quando il giudice esamina il merito della controversia, la questione di giurisdizione può ritenersi ormai coperta dal giudicato, se non è stata tempestivamente definita in senso contrario.
Cassazione, Sezione III, sentenza n. 6533/2016
Il ricorso agli strumenti processuali e cautelari non può avvenire in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela del diritto sostanziale. Un esercizio sproporzionato può configurare un abuso dei mezzi di tutela.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria, avendo natura cautelare, deve essere proporzionata all’importo del credito e non può tradursi in un vincolo manifestamente eccedente rispetto alla garanzia necessaria.
- Il valore massimo dell’ipoteca non può superare il doppio del credito complessivo per cui si procede, secondo il limite previsto dall’articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973.
- Quando l’amministrazione iscrive ipoteca su beni di valore molto superiore al limite legale, deve poter fornire una motivazione concreta e specifica; in assenza, la misura può essere ridotta o censurata.
- La sproporzione tra debito e beni vincolati può integrare un abuso dei mezzi di tutela e un sacrificio eccessivo per il contribuente.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare sia il superamento del limite quantitativo previsto dalla legge sia l’assenza di motivazione, chiedendo la riduzione dell’ipoteca entro la misura legalmente consentita.
- La decisione riguarda i debiti tributari; eventuali crediti previdenziali o sanzioni stradali possono rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la questione sia già stata definitivamente superata nel processo.
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