Sentenza del 07/09/2017 n. 2606 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2 D.P.R. 602/1973 - Contenuto minimo - Mancata indicazione dell'immobile- Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione è stata ritenuta abnorme e illegittima. L'indicazione dell'immobile costituisce infatti un'informazione minima indispensabile dell'atto, necessaria a garantire la conoscibilità della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, poiché l'atto non indicava l'immobile sul quale l'ipoteca avrebbe dovuto essere iscritta. Tale omissione impediva al contribuente di conoscere con precisione l'oggetto della misura cautelare e di predisporre un'adeguata difesa.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere gli elementi necessari affinché il contribuente possa comprendere la misura prospettata e tutelarsi. Tra tali elementi rientra l'indicazione dell'immobile interessato.
Massime di principio
- Gli atti della riscossione che preannunciano misure cautelari o esecutive devono contenere informazioni sufficientemente precise sull'oggetto della misura.
- La mancata indicazione dell'immobile interessato da una possibile iscrizione ipotecaria può determinare l'illegittimità o l'abnormità della comunicazione, perché compromette il diritto di difesa.
- Il contribuente deve poter verificare immediatamente quali beni siano coinvolti, quali obbligazioni siano poste a fondamento dell'atto e come contestare la pretesa.
- In situazioni analoghe, occorre esaminare l'atto sotto il profilo della completezza e della determinatezza delle informazioni essenziali; le omissioni che impediscono una difesa concreta possono costituire motivo di impugnazione.
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