Sentenza del 07/09/2017 n. 2615 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Acquisto del "rustico" - Assenza di opere di urbanizzazione primaria - Mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi - Causa di forza maggiore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto a conservare i benefici prima casa nonostante il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto. Il mancato adempimento veniva giustificato dall’assenza, imputabile al Comune, delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare rete fognaria e acquedotto, nonché dal fatto che l’immobile era ancora allo stato rustico e quindi in corso di costruzione. La questione riguardava l’applicabilità dell’esimente del caso fortuito o della forza maggiore.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune e lo stato rustico dell’immobile non sono stati ritenuti sufficienti a integrare una causa di forza maggiore idonea a esonerare dall’obbligo di trasferire la residenza entro il termine di diciotto mesi. Ne consegue la perdita delle agevolazioni prima casa e la legittimità del recupero delle imposte ordinarie, oltre agli eventuali accessori previsti.
Norme richiamate
Agevolazione prima casa – requisito del trasferimento della residenza entro diciotto mesi
Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il termine costituisce un requisito essenziale per usufruire dell’agevolazione. La sua inosservanza comporta, di regola, la decadenza dai benefici, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore effettiva, imprevedibile e non imputabile.
Principi in materia di caso fortuito e forza maggiore
Le difficoltà amministrative o infrastrutturali, comprese la mancata esecuzione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria e la natura di rustico dell’immobile, non sono automaticamente considerate eventi imprevedibili e inevitabili tali da giustificare il mancato rispetto del termine.
Massime di principio
- Chi acquista un immobile con i benefici prima casa deve programmare il trasferimento della residenza entro diciotto mesi e conservare documentazione idonea a dimostrare eventuali impedimenti eccezionali.
- La forza maggiore è interpretata in modo restrittivo: non basta una difficoltà materiale, edilizia o amministrativa, ma occorre un evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- L’acquisto di un immobile rustico o ancora in costruzione non sospende automaticamente il termine per il trasferimento della residenza.
- La mancata realizzazione di fogna, acquedotto o altre opere comunali non esonera di per sé dal rispetto del termine, soprattutto se l’acquirente ha assunto il rischio di acquistare un immobile non ancora abitabile.
- Prima dell’acquisto è opportuno verificare lo stato di urbanizzazione, l’effettiva abitabilità e la possibilità concreta di trasferire la residenza entro il termine previsto.
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