Sentenza del 07/09/2017 n. 641 - Corte di Giustizia UE
Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Ritenuta alla fonte - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 5, paragrafo 1 - Esenzione - beneficiario effettivo dei dividendi - Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi - Presunzione - Frode, evasione e abusi fiscali - Vantaggio dall'esenzione quale fine principale - Principio della neutralità nella distribuzione di utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C aveva distribuito dividendi a D, che deteneva il 100% della società francese. Poiché D era controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Stati terzi, l'amministrazione francese aveva negato l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla direttiva 90/435/CEE e dall'articolo 119 ter del CGI. La normativa francese poneva a carico della società madre l'onere di dimostrare che la catena partecipativa non avesse come fine principale, o tra i fini principali, quello di ottenere l'esenzione fiscale.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE e l'articolo 49 TFUE ostano a una normativa nazionale che neghi o subordini automaticamente l'esenzione alla prova negativa dell'assenza di finalità fiscali, senza che l'amministrazione dimostri previamente elementi concreti di frode o abuso. Una presunzione generale fondata sul controllo della società madre da parte di soggetti residenti in Stati terzi eccede quanto necessario. Il giudice nazionale dovrà applicare tale interpretazione nel procedimento principale e decidere sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE, articolo 1, paragrafo 2
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
La disposizione consente misure antiabuso, ma solo se realmente necessarie e mirate a contrastare costruzioni puramente artificiose. Non autorizza presunzioni generali di frode basate esclusivamente sulla presenza di soci o controllanti residenti in Stati terzi.
Direttiva 90/435/CEE, articolo 5, paragrafo 1
Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Stabilisce il principio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti tra società di Stati membri diversi, con l'obiettivo di evitare doppia imposizione e imposizione a catena e garantire la neutralità fiscale.
Articolo 49 TFUE
La libertà di stabilimento implica l'accesso alle attività autonome ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese.
Vieta restrizioni discriminatorie o sproporzionate che rendano meno attraente per una società dell'Unione stabilirsi in un altro Stato membro. La società madre lussemburghese può invocare tale libertà anche se controllata da soggetti di Stati terzi.
Articolo 54 TFUE
Lo status di società dell'Unione dipende dalla sede sociale e dall'ordinamento secondo cui è costituita, non dalla cittadinanza o residenza dei suoi azionisti. Il controllo da parte di soggetti di Stati terzi non priva quindi la società della tutela della libertà di stabilimento.
Codice generale delle imposte francese, articolo 119 ter, paragrafo 3
La norma francese subordinava l'esenzione alla dimostrazione, da parte della società madre controllata da soggetti di Stati terzi, dell'assenza di finalità fiscali principali nella catena partecipativa. La Corte l'ha ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione perché introduceva una presunzione generale di abuso e trasferiva integralmente al contribuente l'onere della prova.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste dal diritto dell'Unione non possono essere negate automaticamente sulla base della struttura proprietaria o della residenza in Stati terzi degli azionisti della società beneficiaria.
- Una misura antiabuso è legittima solo se mira specificamente a costruzioni artificiose prive di effettività economica e se viene applicata con una valutazione concreta e caso per caso.
- L'amministrazione fiscale deve fornire almeno elementi o indizi concreti di frode o abuso; non può imporre al contribuente una prova generale e preventiva dell'assenza di qualsiasi finalità fiscale.
- La presenza di una finalità fiscale non comporta di per sé abuso: occorre dimostrare che l'operazione sia artificiosa e diretta principalmente a ottenere indebitamente il vantaggio.
- Quando uno Stato membro assoggetta a imposizione i dividendi distribuiti a società non residenti, deve trattare la società madre non residente in modo comparabile a una società madre residente, salvo differenze oggettive e giustificate.
- In situazioni analoghe, la verifica dovrebbe concentrarsi su effettività economica, autonomia decisionale, attività reale, personale, sede e motivazioni commerciali della società interposta, non sulla sola collocazione geografica dei soci.
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