Cassazione Penale, Sentenza n. 4966/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per vari reati (tra cui cessione di stupefacenti, estorsione e rapina): il difensore ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla rapina, sostenendo che il suo assistito avrebbe partecipato a una truffa che sarebbe poi degenerata in rapina per iniziativa degli esecutori materiali, rimanendo egli estraneo all'azione violenta; in via subordinata chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i motivi proposti non erano consentiti e mancavano della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., essendo in gran parte reiterativi di doglianze già respinte dalla Corte di appello senza che il ricorrente si confrontasse con le argomentazioni; sul punto della rapina la sentenza di merito ha compiuto un accertamento dei fatti coerente con le prove (intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni dell'imputato) e privo di evidenti vizi logici; la censura relativa all'attenuante di cui all'art. 116 c.p. è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e quindi è inammissibile perché non devoluta al giudice d'appello. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sentenza a motivazione semplificata (decisione resa il 29/11/2022).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Riferimento alla forma procedurale adottata nel procedimento (richiamata per indicare la modalità di trattazione del ricorso); operativa come norma procedurale relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza o del procedimento in condizioni straordinarie.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina il reato di cessione di sostanze stupefacenti: la condanna per i capi relativi alla cessione è stata confermata in appello e richiamata nel contesto del procedimento.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di ammissibilità e specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse privo della specificità necessaria e reiterativo rispetto a doglianze già respinte.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i vizi deducibili in Cassazione e richiede precisione nella formulazione dei motivi; la Corte ha applicato la norma per escludere motivi generici o non confrontati con le argomentazioni di merito.
art. 116, cod. pen.
Norma che disciplina una circostanza attenuante (come dedotta dal ricorrente); la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento fosse proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile perché non devoluta al giudice d'appello.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 (dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346-01)
Principio richiamato: in Cassazione sono inammissibili i motivi che riguardano statuizioni di primo grado non contestate in appello con specifico motivo, perché su tali punti la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o reiterativi di censure già respinte sono inammissibili.
- Non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni di fatto o circostanze attenuanti che non siano state devolute al giudice d'appello mediante specifico motivo di impugnazione; tali questioni restano assoggettate al principio del giudicato di fatto.
- Gli accertamenti di fatto fondati su elementi probatori quali intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni dell'imputato trovano in Cassazione un sindacato limitato: se risultano coerenti e privi di vizi logici evidenti, difficilmente possono essere riformati per via di censure generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può implicare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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