Ordinanza n. 15/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui si dispone la revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell’ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore straniero ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la revoca o il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto da un’azienda agricola in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalle osservazioni al preavviso di revoca o rigetto risultava che il datore di lavoro aveva dichiarato che la mancata assunzione dei lavoratori destinatari dei nulla osta era dipesa dalla loro mancata presentazione presso l’azienda. Il ricorrente ha quindi contestato gli effetti sfavorevoli attribuiti alla mancata disponibilità o mancata presentazione del lavoratore al completamento della procedura di ingresso e di assunzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della posizione da parte della Prefettura entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e previa garanzia del contraddittorio con il ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione possa costituire causa di forza maggiore, accertabile dall’Amministrazione anche mediante autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo l’emersione di elementi idonei a porne motivatamente in dubbio l’attendibilità. La decisione è stata fondata sull’analogia con precedenti del medesimo TAR relativi a procedure di emersione, nei quali, in caso di riesame positivo, era stato riconosciuto il consolidamento del titolo di soggiorno rilasciato in esecuzione delle misure cautelari. È stato precisato che, qualora il riesame abbia esito positivo, dovrà essere rilasciato all’interessato il titolo di soggiorno richiesto. La camera di consiglio è stata fissata in prosecuzione per il 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La mancata presentazione o disponibilità del lavoratore straniero al completamento della procedura di ingresso o di emersione può integrare una causa di forza maggiore, rilevante ai fini del riesame del provvedimento amministrativo, quando tale circostanza sia attestata dal datore di lavoro e non emergano elementi che ne mettano motivatamente in dubbio l’attendibilità.
- Nell’ambito del riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione può utilizzare un’autodichiarazione del datore di lavoro riferita a fatti pregressi come elemento istruttorio, fermo restando l’obbligo di verificarne l’attendibilità ove sussistano specifici elementi contrari.
- Il riesame della posizione del lavoratore straniero disposto dal giudice amministrativo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio con l’interessato e deve concludersi entro il termine fissato dal giudice.
- Qualora il riesame amministrativo si concluda positivamente, l’Amministrazione deve rilasciare il titolo di soggiorno richiesto.
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