Cassazione Civile, Ordinanza n. 39547/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 in materia di IVA e IRAP. Con l'unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, sostenendo che la CTR si era limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza un effettivo vaglio critico delle censure proposte e senza considerare anche la produzione documentale nuova richiamata in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha osservato che la sentenza della CTR si era limitata a una formula di adesione alla decisione di primo grado, senza illustrare, neppure sinteticamente, le ragioni del rigetto dei motivi di gravame. Ha quindi qualificato la motivazione come apparente, inferiore al minimo costituzionale richiesto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione processualmente rilevanti
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'onere di specificità dei motivi di appello va interpretato restrittivamente; la sanzione di inammissibilità è eccezionale e non può essere applicata oltre i casi inequivoci
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia
artt. 115 e 116 c.p.c.
citati dalla CTR a sostegno della decisione, ma la Cassazione rileva che il richiamo non supplisce alla mancanza di una reale motivazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il rito camerale non partecipato in cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello deve essere interpretato in senso non rigoristico: è sufficiente che dall'atto di gravame, considerato nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni del dissenso.
- La riproposizione in appello delle stesse censure già formulate in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità del gravame né esonera il giudice di appello dal dovere di esaminare e valutare criticamente le doglianze dell'appellante.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello rende comunque percepibili le ragioni della propria adesione alla decisione richiamata; diversamente la sentenza è affetta da motivazione apparente e quindi nulla.
- Sussiste vizio di nullità per motivazione apparente quando il giudice si limita a formule di stile o a una generica condivisione della decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione e con gli elementi istruttori dedotti in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →