Sentenza n. 149/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 1119/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 18/02/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 4817/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 20/02/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro per un anno scolastico mediante la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 febbraio 2025 e il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'amministrazione desse esecuzione al titolo. Sono state richieste l'adozione delle misure necessarie al pagamento del beneficio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che l'azione era stata proposta nei termini e che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato e non risultava adempiuta. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora fosse ormai decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo il Ministero trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin da subito, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, incaricato, in caso di persistente inerzia, di reperire o allocare le risorse e di compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento della sentenza ottemperanda, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se il termine temporale fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è inutilmente decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile e il ritardo non sia imputabile al beneficiario.
- L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora: le astreintes possono essere negate quando, valutate le circostanze concrete, la loro applicazione non risulti equa.
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