Risoluzione n. 313 del 21/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la cessione del pacchetto di maggioranza è tassata nel 2008, mentre la cessione delle residue azioni si considera realizzata solo all’esercizio delle opzioni; per i soci persone fisiche si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%, per la società ALFA la disciplina dell’art. 87 TUIR se ne ricorrono i requisiti. L’acconto sulle azioni residue non è tassato nell’anno di percezione ma quando si perfeziona la cessione.
Tassazione della cessione di partecipazioni con pagamento dilazionato e opzioni
Tassazione della cessione del pacchetto azionario con opzioni e acconti
La risoluzione esamina il corretto trattamento fiscale di una complessa operazione di cessione del capitale sociale di Caseificio F.lli BETA S.p.A., articolata in due fasi: una vendita immediata della partecipazione di maggioranza e una futura cessione del residuo pacchetto azionario subordinata all’esercizio di opzioni di acquisto e di vendita. L’Amministrazione distingue nettamente i due momenti di realizzo della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
Contesto dell’operazione
Caseificio F.lli BETA S.p.A. ha un capitale sociale di Euro 350.000, suddiviso in 350.000 azioni da Euro 1 ciascuna. Il 40% del capitale è detenuto da Azienda Agricola ALFA s.r.l., mentre il restante è posseduto da soci persone fisiche.
In data antecedente al perfezionamento dell’operazione, le parti hanno sottoscritto una lettera di intenti con GAMMA Holding s.a.s., società francese non appartenente al gruppo, che proponeva l’acquisto del 100% delle azioni del Caseificio per un prezzo minimo di Euro 40.000.000, da corrispondersi in due fasi:
- cessione del 50% + 1 del capitale sociale;
- cessione delle residue azioni mediante call option e put option da esercitarsi entro aprile 2010.
Successivamente, il 31 gennaio 2008, è stato firmato un protocollo d’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale e dei diritti di voto e, nella stessa data, è stata formalizzata la cessione del 50% + 1 del pacchetto azionario, con trasferimento del controllo alla società francese.
Corrispettivi e garanzie previste
Il corrispettivo della prima cessione ammonta complessivamente a Euro 7.800.000, di cui Euro 4.680.000 spettanti alle persone fisiche ed Euro 3.120.000 ad Azienda Agricola ALFA s.r.l.
Per le residue azioni, il prezzo complessivo è stabilito in Euro 32.200.000, con le seguenti modalità:
- Euro 12.200.000 versati il 31 gennaio 2008 a titolo di acconto;
- Euro 20.000.000 da corrispondere entro trenta giorni dall’esercizio dell’opzione di acquisto o di vendita.
A garanzia del saldo, una banca francese ha rilasciato fideiussione per Euro 20.000.000 in favore degli istanti; inoltre, gli istanti hanno costituito un pegno sulle azioni residue in favore dell’acquirente, attribuendo a quest’ultima il diritto di voto e altri diritti connessi alle azioni.
Quesito posto dagli istanti
Gli istanti chiedono come debba essere tassata l’operazione, con particolare riguardo alla cessione del pacchetto azionario e alla rilevanza fiscale dell’acconto percepito per le azioni residue.
Tesi dei contribuenti
Gli istanti sostengono che l’intera operazione debba essere qualificata come una cessione unica dell’integrale pacchetto azionario con pagamento dilazionato. In tale prospettiva:
- per le persone fisiche, ritengono applicabile l’articolo 68, comma 7, lettera f), del TUIR, secondo cui nei casi di dilazione o rateazione del corrispettivo la plusvalenza è determinata in proporzione alle somme percepite nel periodo d’imposta;
- per Azienda Agricola ALFA s.r.l., ritengono che nel 2008 sia realizzata la cessione dell’intera partecipazione del 40% per un valore complessivo di Euro 16.000.000, con plusvalenza tassabile al 5% oppure integralmente in base alla sussistenza dei requisiti dell’articolo 87 TUIR.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che l’operazione sia composta da due distinte fasi giuridicamente rilevanti:
- la prima, relativa alla cessione del pacchetto di maggioranza (50% + 1), perfezionata il 31 gennaio 2008;
- la seconda, relativa alla cessione del pacchetto di minoranza, che si perfezionerà solo al momento dell’esercizio di almeno una delle opzioni di acquisto o di vendita.
Viene evidenziato che le clausole contrattuali prevedono opzioni unilaterali che vincolano alternativamente acquirente e venditori, e che la cessione delle azioni residue non può essere considerata come evento certo già realizzato nel 2008 o nel 2009. La tassazione della cessione del pacchetto di minoranza deve quindi avvenire quando il contratto si perfezionerà, cioè al momento dell’esercizio delle opzioni.
Trattamento fiscale delle plusvalenze
Per la cessione del pacchetto di maggioranza avvenuta nel 2008, l’Agenzia precisa che:
- le plusvalenze realizzate dai soci persone fisiche su partecipazioni non qualificate devono essere indicate separatamente in dichiarazione dei redditi;
- su tali plusvalenze si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%.
Per la quota di pertinenza di Azienda Agricola ALFA s.r.l., le plusvalenze derivanti dalla medesima vendita:
- sono di competenza dell’esercizio 2008;
- sono tassate nella misura del 5% del loro ammontare oppure integralmente, a seconda del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR.
Trattamento dell’acconto sulle azioni residue
Il corrispettivo di Euro 12.200.000 percepito come acconto per la cessione delle azioni residue non è tassabile nell’anno di incasso. Secondo l’Agenzia, la relativa tassazione avverrà nell’anno in cui si perfezionerà la cessione delle azioni cedute a termine, richiamando il principio per cui la plusvalenza si realizza al momento del perfezionamento della cessione e non al momento del pagamento, anche se il prezzo è corrisposto in acconto o in forma dilazionata.
Principio richiamato e profili antielusivi
La risoluzione richiama la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 e la circolare n. 14 del 1991, precisando che eventuali somme percepite prima del trasferimento vanno considerate nel corrispettivo della cessione, ma non sono tassabili nell’anno di percezione se il trasferimento non si è ancora perfezionato.
Resta inoltre impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di valutare l’intera operazione ai sensi dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 in chiave antielusiva.
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