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Risoluzione

Risoluzione n. 308 del 21/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in caso di scioglimento agevolato di una società con partecipazioni detenute in nuda proprietà, l’agevolazione e il criterio di determinazione del reddito spettano al nudo proprietario e non all’usufruttuario.

Scioglimento agevolato e quote in nuda proprietà

Scioglimento agevolato con partecipazioni in nuda proprietà

La risoluzione affronta un interpello relativo all’applicazione dell’art. 1, commi 111 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in un caso di scioglimento agevolato di una società le cui quote sono detenute in nuda proprietà. Il documento chiarisce a chi spetti il regime fiscale agevolato quando sulla partecipazione è costituito un diritto di usufrutto.

Quesito posto dalla società

La società ALFA S.r.l. in liquidazione ha deliberato lo scioglimento il 22 maggio 2007 per accedere al regime agevolato previsto dalla legge finanziaria 2007. Le partecipazioni sociali risultano interamente intestate in nuda proprietà a X A, figlia minore degli usufruttuari X B e Y. La società chiede se il regime agevolato previsto dai commi 112 e seguenti spetti al nudo proprietario oppure ai soggetti titolari dell’usufrutto sulle quote.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che i benefici fiscali previsti per lo scioglimento agevolato spettino sia al nudo proprietario sia agli usufruttuari.

Inquadramento normativo del regime agevolato

L’Agenzia ricorda che la legge finanziaria 2007 ha introdotto un regime fiscale transitorio volto ad agevolare la fuoriuscita dal regime d’impresa delle società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché delle società che a tale data si trovavano nel primo periodo d’imposta. Per beneficiare della disciplina è necessario rispettare i requisiti del comma 111, come chiariti dalla circolare n. 25/E del 4 maggio 2007. Viene inoltre richiamato che il regime è stato riproposto dalla legge finanziaria 2008.

Effetti fiscali per la società in liquidazione

Il documento descrive gli effetti del regime agevolato sia per la società sia per i soci. Per la società che delibera lo scioglimento agevolato il comma 112 prevede:

  • un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 25% sul reddito d’impresa realizzato nel periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione;
  • un’imposta sostitutiva del 25% sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta;
  • un’imposta sostitutiva del 10% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione.

Sono inoltre richiamati i commi 114 e 116, che stabiliscono criteri specifici, ai fini delle imposte dirette e indirette, per le cessioni e assegnazioni dei beni della società che delibera lo scioglimento agevolato.

Tassazione in capo al socio assegnatario

Il comma 113 disciplina la tassazione del socio assegnatario, prevedendo che, ai fini dell’art. 47, comma 7, del TUIR, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci siano diminuiti degli importi assoggettati a imposta sostitutiva, al netto della stessa. In sostanza, il socio realizza un reddito di capitale pari alla differenza tra:

  • il valore normale o catastale del bene assegnato, diminuito dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva al netto dell’imposta sostitutiva stessa;
  • il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Viene richiamata anche la risoluzione n. 261/E del 23 giugno 2008, che ha precisato che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi della società e del socio, il valore catastale è applicabile a tutte le tipologie di immobili.

Partecipazioni con usufrutto: individuazione del soggetto agevolato

Il punto centrale della risoluzione riguarda la titolarità del beneficio in presenza di usufrutto sulla partecipazione. L’Agenzia afferma che il criterio di determinazione del reddito previsto dal comma 113 si applica esclusivamente in capo al socio della società che delibera lo scioglimento agevolato.

Quando sulla partecipazione è costituito un diritto di usufrutto, tale meccanismo trova applicazione solo nei confronti del socio nudo proprietario. La conclusione è coerente con la circolare n. 189 del 21 settembre 1999, relativa alla precedente procedura di scioglimento agevolato prevista dall’art. 29 della legge n. 449/1997, nella quale era stato chiarito che la qualità di socio non appartiene all’usufruttuario, ma al nudo proprietario; pertanto, l’agevolazione spetta a quest’ultimo.

Conclusione dell’Agenzia

Nel caso esaminato, la particolare modalità di determinazione del reddito prevista dal comma 113 della legge finanziaria 2007 è applicabile solo al socio nudo proprietario e non agli usufruttuari delle quote. La risoluzione chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigilino sull’osservanza dei principi espressi dagli uffici.

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